Questo è il contenuto del comunicato stampa pubblicato sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel pomeriggio di ieri martedì 14 giugno.
Slitta dal 16 giugno al 6 luglio 2016 il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione IrapTributo il cui gettito è attribuito alle Regioni, che ha come presupposto impositivo l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
Dal 7 luglio e fino al 22 agosto 2016 i versamenti possono essere eseguiti con una lieve maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.
Chi è interessato dalla proroga
Il differimento della scadenza originaria del 16 giugno al prossimo 6 luglio interessa:
- i titolari di partita IVASequenza di 11 numeri, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, che identifica in maniera univoca i soggetti che esercitano un'attività rilevante ai fini Iva. per i quali sono stati approvati gli studi di settore
- i contribuenti minimi
- i contribuenti forfettari
In caso di società di persone (o SRL con tassazione cosiddetta “trasparente”) soggetta agli studi di settore, la proroga riguarda anche tutti i versamenti dovuti dai soci della stessa società.
Cosa riguarda la proroga
I pagamenti che possono essere effettuati alle nuove scadenze sono quelli relativi al saldo 2015 ed all’eventuale primo acconto 2016 che scaturiscono dal modello UnicoModello dichiarativo utilizzato da società di persone, società di capitali, enti non commerciali, nonché dalle persone fisiche che non possono (o scelgono di non) utilizzare il modello 730. o dalla dichiarazione IrapTributo il cui gettito è attribuito alle Regioni, che ha come presupposto impositivo l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. relativi a:
- IRPEFImposta personale e progressiva che colpisce i redditi, di qualsiasi natura, posseduti dalle persone fisiche, residenti e non nel territorio dello Stato. Mentre per i primi a essere tassati sono tutti i redditi, ovunque prodotti, i non residenti sono soggetti... e relative addizionali
- IRAPTributo il cui gettito è attribuito alle Regioni, che ha come presupposto impositivo l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
- cedolare seccaLa “cedolare secca” è l’imposta che il locatore può pagare se vuole “chiudere il conto” sia con l’Irpef (e le addizionali comunale e regionale) dovuta sui canoni d’affitto incassati sia con le imposte di registro e di bollo da versare...
- imposta sostitutiva per i contribuenti minimi
- imposta sostitutiva per i contribuenti forfettari
- contributi previdenziali
- IVIE ed IVAFE
Evidenzio che i pagamenti relativi alle tasse comunali sugli immobili, IMUImposta, il cui gettito va ai Comuni, che colpisce fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Tenuti al pagamento dell'Imu sono, anche se non risiedono nel territorio dello Stato, il proprietario dell'immobile ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso... e/o TASILa TASI è la Tassa sui Servizi Indivisibili, la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l'illuminazione comunale. A partire dall'anno 2020 la..., non godono di alcuna proroga e pertanto dovranno essere effettuati entro il 16 giugno 2016, per tutti i soggetti obbligati.
Il calendario aggiornato delle scadenze
I soggetti interessati dalla proroga dei termini di versamento possono pertanto provvedere al pagamento delle imposte e contributi alle seguenti nuovi scadenze:
- entro il prossimo 6 luglio 2016 (anziché al 16 giugno) senza alcuna maggiorazione, oppure
- entro il prossimo 22 agosto 2016 applicando la maggiorazione dello 0,40 per cento
E’ ovviamente consentito effettuare il versamento in rate, che dovrà avvenire con le seguenti scadenze:
- per i titolari di partita IVASequenza di 11 numeri, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, che identifica in maniera univoca i soggetti che esercitano un'attività rilevante ai fini Iva., la prima rata scade ovviamente il 6 luglio, mentre le successive rate scadono il 16 del mese (la seconda rata scadrà pertanto il 18 luglio, essendo il 16 un sabato)
- per i non titolari di partita IVASequenza di 11 numeri, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, che identifica in maniera univoca i soggetti che esercitano un'attività rilevante ai fini Iva. (vale a dire i soci di società con proroga), la prima rata scade il 6 luglio e le successive all’ultimo giorno del mese (la seconda rata scadrà pertanto il 1° agosto, essendo il 31 una domenica)
Le eventuali rateazioni dovranno terminare entro il mese di novembre 2016.
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