A partire dal 2017 è stato previsto l’obbligo di inviare telematicamente all’Agenzia Entrate, ogni tre mesi, i dati delle liquidazioni IVA, cioè i dati utilizzati per calcolare il debito o il credito per IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate..
Entro lo scorso 12 giugno sono stati inviati all’Agenzia Entrate i dati della liquidazione IVADeterminazione dell'imposta dovuta per il periodo di riferimento (mese o trimestre) che si ottiene detraendo l'Iva sugli acquisti, per i quali è ammessa la detrazione, dall'Iva sulle vendite imponibili. dei primi tre mesi dell’anno.
Entro il 16 settembre si è invece provveduto all’invio dei dati del secondo trimestre del 2017.
Lettera di segnalazione di IVA non versata
L’Agenzia Entrate ha controllato che all’eventuale debito di IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate., risultante dall’invio dei dati del primo trimestre dell’anno, corrispondesse un versamento dello stesso importo.
Nel caso in cui non fosse stato effettuato il versamento dell’IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate. dovuta, l’Agenzia Entrate ha provveduto ad inviare una prima lettera in cui invitava a verificare i versamenti effettuati, dando la possibilità di correggere eventuali errori nella compilazione del modello di pagamento F24Modello da utilizzare presso banche, agenti della riscossione e uffici postali per il versamento e la compensazione della maggior parte delle imposte e dei contributi..
A seguito della prima comunicazione da parte dell’Agenzia Entrate era possibile regolarizzare il mancato pagamento, utilizzando il ravvedimento operosoPossibilità di regolarizzare, entro termini ben fissati e con l'applicazione di sanzioni ridotte, le omissioni o le irregolarità commesse sia nella compilazione e nella presentazione dei modelli dichiarativi, sia nel pagamento dei tributi. Condizione essenziale per usufruire del beneficio è..., con l’applicazione delle sanzioni ridotte dell’1,67% dal 31° al 90° giorno dalla scadenza, oppure del 3,75% dal 91° giorno.
Comunicazione di irregolarità di IVA non versata
Quando il contribuente non si è attivato per regolarizzare la situazione di mancato versamento di IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate. dovuta, l’Agenzia Entrate ha provveduto ad inviare una seconda comunicazione di irregolarità.
Dopo aver ricevuto questa seconda comunicazione il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operosoPossibilità di regolarizzare, entro termini ben fissati e con l'applicazione di sanzioni ridotte, le omissioni o le irregolarità commesse sia nella compilazione e nella presentazione dei modelli dichiarativi, sia nel pagamento dei tributi. Condizione essenziale per usufruire del beneficio è..., applicando le sanzioni ridotte.
E’ possibile versare quanto dovuto di IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate., con l’aggiunta della sanzione del 10%, purché il versamento venga effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità.
Il versamento dell’IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate., con l’aggiunta della sanzione e degli interessi, può anche essere rateizzato:
- in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure
- se l’importo è superiore a 5.000 euro, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo
La prima rata è, comunque, sempre da versare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Se il versamento dell’IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate. dovuta non viene regolarizzato, l’importo dovuto viene iscritto a ruolo.
Iscrizione a ruolo dell’IVA non versata
L’iscrizione a ruolo dell’IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate. non versata comporta l’applicazione della sanzione del 30%, a cui vanno aggiunti gli interessi di mora.
Il contribuente, a seguito dell’iscrizione a ruolo, può richiedere la rateizzazione:
- fino ad un massimo di 72 rate mensili, in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà;
- fino ad ulteriori 72 rate mensili, in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà.
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