Il Decreto Dignità è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 luglio scorso ed è quindi entrato in vigore il 14 luglio.
Le novità fiscali
Tra le novità fiscali di maggior rilievo si segnalano:
- l’introduzione del requisito della territorialità degli investimenti e la previsione di recupero dell’iper-ammortamento in caso di cessione a titolo oneroso o destinazione all’estero dei beni agevolati;
- la modifica della disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- l’introduzione di nuovi limiti alla delocalizzazione nei confronti delle imprese che abbiano ricevuto aiuti di Stato;
- la modifica del “redditometro”;
- la proroga al 28 febbraio 2019 del termine per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fattureDocumento che deve essere emesso dai soggetti passivi Iva quando effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi. emesse e ricevute (c.d. “spesometro”) relativa ai dati del terzo trimestre 2018;
- l’esonero dal meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. “split payment”) per le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo di acconto;
- l’abrogazione della disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL).
Ricordiamo che la proroga dell’obbligo di fatturazione elettronica nel settore dei carburanti era invece stata inserita in un precedente decreto legge.
Iper-ammortamenti
Il Decreto Dignità ha introdotto il requisito della territorialità degli investimenti e la previsione di recupero dell’iper-ammortamento in caso di cessione a titolo oneroso o destinazione all’estero dei beni agevolati.
In particolare:
- l’iper-ammortamento spetta per gli investimenti effettuati successivamente al 14 luglio 2018, solo a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale;
- se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all’estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si dovrà procedere al recupero dell’iper-ammortamento mediante una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d’imposta in cui si verificaAttività svolta dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di finanza per controllare il regolare adempimento degli obblighi tributari, che si conclude mediante la stesura di un verbale di constatazione in cui sono indicate le eventuali violazioni rilevate e... la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamentoE’ il procedimento attraverso il quale si ripartisce il costo di un’immobilizzazione (materiale – immobili, macchinari, attrezzature ecc. - e immateriale – brevetti, marchi, concessioni, ecc.) in più anni. La quota di ammortamento costituisce un componente negativo di reddito. complessivamente dedotte nei precedenti periodi di imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Credito d’imposta ricerca e sviluppo
Non sono più ammissibili, ai fini del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore.
La limitazione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 2018 per i soggetti “solari”), anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d’imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.
Spesometro
Il termine per l’invio della comunicazione dei dati delle fattureDocumento che deve essere emesso dai soggetti passivi Iva quando effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi. (spesometro) del terzo trimestre 2018 viene posticipato dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019.
Per i soggetti che hanno optato per la comunicazione dei dati con cadenza semestrale (la stragrande maggioranza), restano confermati i precedenti termini di invio:
- 1° ottobre 2018 (il 30 settembre cade di domenica) per i dati del primo semestre 2018;
- 28 febbraio 2019 per i dati del secondo semestre 2018.
Split payment
Sono esonerate dal meccanismo dello split paymentÈ un sistema di liquidazione IVA che viene applicata nei rapporti di vendita o acquisto tra imprese e PA. Questa modalità (inclusa nella Legge di Stabilità 2015) permette che sia l’ente pubblico a versare l'IVA allo Stato. le prestazioni di servizi rese ai soggetti destinatari della predetta disciplina, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a ritenuta a titolo di acconto.
La nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fatturaDocumento che deve essere emesso dai soggetti passivi Iva quando effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi. a decorrere dal 15 luglio 2018.
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