Il decreto fiscale collegato alla finanziaria 2019 ha previsto la possibilità di aderire a una “nuova” definizione agevolata dei ruoli, la cosiddetta “Rottamazione delle cartelle ter”.
Per aderire alla nuova definizione agevolata occorre presentare l’apposito modello entro il 30 aprile 2019.
Quali sono le cartelle rottamabili
Con la sanatoria possono essere definiti i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
E’ altresì possibile richiedere un prospetto informativo con l’elenco dei ruoli rottamabili, e non, accedendo al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, compilando e inviando successivamente la documentazione richiesta.
Cosa viene scontato e cosa no
In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:
- gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada);
- le somme e le sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali).
Resteranno da pagare:
- le somme a titolo di interessi e capitale;
- le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notificaAttività con la quale gli atti (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, ricorsi, sentenze eccetera) sono portati a conoscenza dei destinatari. della cartella di pagamentoAvvisi predisposti dagli agenti della riscossione e notificati al contribuente, contenenti l’invito a pagare entro sessanta giorni le somme iscritte a ruolo. Dal 1° ottobre 2011, al mancato pagamento di somme richieste con avvisi di accertamento non segue più la....
Come e quando si paga
Il pagamento delle somme per i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 può avvenire in un’unica soluzione con il versamento del 100% di quanto dovuto entro il 31 luglio 2019 oppure con versamento rateale in numero massimo di 10 rate di pari importo scadenti il 31 luglio e il 30 novembre a decorrere dal 2019.
Entro il 30 giugno 2019 l’agente di riscossione comunicherà a coloro che hanno aderito alla rottamazione l’ammontare complessivo delle somme dovute, delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse.
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