Le compensazioni dei crediti d'imposta dal 2020

Il Decreto legge fiscale n. 124/2019, collegato alla legge di Bilancio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 ha introdotto alcune rilevanti innovazioni in merito alle compensazioni dei crediti d’imposta a partire dal 2020 (per i crediti sorti già nel 2019).

 

ATTENZIONE: tra le diverse novità, volte a reprimere le indebite compensazioni, è stata prevista l’estensione del regime già utilizzato per i crediti IVA ai crediti relativi alle imposte sul reddito, ovvero la possibilità di compensare per un importo superiore a 5.000 euro annui solo previa presentazione della relativa dichiarazione con visto di conformità e solo dal 10° giorno successivo a quello di presentazione.

È rimasto inalterato il limite di 5.000 euro di compensazione orizzontale del credito oltre il quale è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità per i crediti IVA (annuali o infrannuali da Modello TR) e per i crediti derivanti da dichiarazione dei redditi, IRAP e 770.

 

In merito al visto di conformità si ricorda che, a seguito dell’introduzione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), il regime premiale prevede l’esonero dall’apposizione del visto:

  • per i crediti IVA entro i 50.000 euro maturati nel 2019 o nei primi tre trimestri del 2020 se il risultato ISA è almeno pari a 8;
  • per i crediti da imposte dirette fino a 20.000 euro maturati nell’anno 2018 se il risultato ISA è almeno pari a 8.

 

Inoltre, il limite di 5.000 euro, superato il quale occorre l’apposizione del visto, è elevato a 50.000 euro per le start up innovative dall’art. 4, comma 11-novies, D.L. n. 3/2015, per il periodo di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

 

Nel caso in cui sussistano dei crediti IVA residui dell’anno 2019 relativi ai primi tre trimestri, ma non completamente utilizzati in compensazione (codici tributo 6036, 6037 e 6038) o riferiti al credito Iva annuale residuo del 2018 (codice tributo 6099), tali somme possono ancora essere utilizzate fino al momento in cui non viene presentata la dichiarazione Iva annuale relativa al 2019.

Qualora il credito non venga completamente utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2019, l’importo residuo dovrà essere riportato in dichiarazione, determinando così la “rigenerazione” dell’anno di riferimento da utilizzare, da quel momento in poi, nel modello F24 (circolare n. 29/E/2010). Il limite massimo dei crediti compensabili tramite modello F24 resta di 700.000 euro.

 

ATTENZIONE: L’Agenzia delle Entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti dal 1° gennaio 2020, potrà scartare le deleghe di pagamento contenenti compensazioni di crediti IRPEF, IRES, IRAP (o IVA) superiori a 5.000 euro che non risultino da dichiarazioni già presentate e vistate.

Il credito maturato potrà essere utilizzato fino a 5.000 euro senza alcuna limitazione.

 

Inoltre, sempre a partire dal 2020 anche i soggetti non titolari di partita IVA, avranno l’obbligo, al pari dei soggetti titolari di partita IVA, di presentare i modelli F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, se vi sono dei crediti da utilizzare in compensazione (anche parziale).

 

Sanzioni

La disciplina sanzionatoria che verrà applicata a partire da marzo 2020 prevede che se la delega di pagamento viene scartata:

  • il pagamento non si considera effettuato (con l’applicazione delle sanzioni relative ai mancati versamenti);
  • viene irrogata una sanzione di 1.000 euro per ogni F24 scartato;
  • senza possibilità di applicare il cumulo giuridico.