Il prossimo 30 novembre scade il termine per il versamento dell’acconto delle imposte sui redditi (IRPEF, IRAP, IRES e altre) dovute per i redditi realizzati nell’anno 2020.
In seguito all’emergenza sanitaria in corso il Governo ha deciso, dapprima con il Decreto Agosto e poi con il Decreto Ristori-bis, lo slittamento al 30 aprile 2021 del versamento dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, previsto per il 30 novembre.
Il rinvio del pagamento non riguarda tutti i contribuenti, ma solo alcune tipologie di contribuenti e alcune categorie economiche con determinati requisiti e situate in alcune Regioni d’Italia.
Esistono tre tipologie di contribuenti che possono posticipare il versamento dell’acconto al 30 aprile 2021:
- contribuenti soggetti ISA e affini con riduzione del fatturato;
- contribuenti soggetti ISA e affini con sede in “zone rosse” e per specifiche attività;
- esercenti servizi di ristorazione con sede in “zone arancione”.
Soggetti ISA con riduzione del fatturato
I soggetti interessati sono:
- i contribuenti titolari di partita IVA che sono soggetti all’applicazione degli ISA (indicatori sintetici di affidabilità fiscale), cioè le cosiddette “pagelle fiscali” (ex studi di settore);
- i contribuenti titolari di partita IVA che applicano il cosiddetto “regime dei minimi”;
- i contribuenti titolari di partita IVA che applicano il regime forfettario;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale aventi i requisiti per godere della proroga;
- i soggetti che presentano cause di esclusione o d’inapplicabilità dagli ISA (ad esempio, contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso dell’anno o che non si trovano in condizione di normale svolgimento dell’attività).
E’ necessario che tagli soggetti abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.
Soggetti ISA in “zone rosse”
Si tratta degli stessi soggetti indicati nel paragrafo precedente che:
- hanno sede nelle cosiddette “zone rosse”, cioè in quelle Regioni caratterizzate dal massimo grado di gravità della situazione emergenziale da Covid-19;
- svolgono una delle attività indicate nell’Allegato 1, oppure nell’Allegato 2
Questi soggetti hanno diritto alla proroga del versamento dell’acconto senza dover rispettare il vincolo della diminuzione del fatturato.
Servizi di ristorazione in “zone arancione”
Si tratta dei contribuenti che:
- svolgono l’attività di servizi di ristorazione;
- con sede nelle cosiddette “zone arancione”, cioè in quelle Regioni caratterizzate da un elevato grado di gravità della situazione emergenziale da Covid-19.
Questi soggetti hanno diritto alla proroga del versamento dell’acconto senza dover rispettare il vincolo della diminuzione del fatturato.
Quali versamenti sono prorogati
Le imposte che godono della proroga sono:
- l‘IRPEF e le relative addizionali;
- l‘IRES;
- l’IRAP;
- la cedolare secca sugli immobili;
- le imposte patrimoniali quali IVIE e IVAFE;
- le imposte sostitutive dei contribuenti minimi e forfettari.
Anche se la norma non lo specifica, si ritiene che la proroga riguardi anche i contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alla gestione separata e alle gestioni IVS artigiani e commercianti.
Le imposte prorogate dovranno essere versate in un’unica soluzione entro il prossimo 30 aprile 2021.
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