SOMMARIO
- Tregua fiscale: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
- Superbonus e altri bonus edili: approvato il decreto sullo “stop alle cessioni”
- Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2023
Tregua fiscale: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate
La legge di Bilancio 2023 ha previsto diverse norme che disciplinano la cosiddetta “tregua fiscale”.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito, in una recente circolare, ulteriori indicazioni in merito:
- alla regolarizzazione delle irregolarità formali;
- al ravvedimento speciale per le violazioni tributarie, all’adesione agevolata e alla definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.
Nella circolare sono forniti altresì chiarimenti in merito alla chiusura delle liti tributarie e alla regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.
Regolarizzazione delle irregolarità formali
Possono essere oggetto di regolarizzazione le violazioni formali, commesse dalla generalità dei contribuenti, in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta, mediante versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni, che deve avvenire, al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024).
La circolare fornisce un elenco esemplificativo delle violazioni formali che rientrano nella definizione.
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie
Prevede la possibilità di regolarizzare le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti (dal 2016 in avanti).
Il ravvedimento speciale implica il pagamento di un 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti.
Il ravvedimento si perfeziona con il versamento del quantum dovuto in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023 o della prima rata entro il medesimo termine, nonché, entro quest’ultimo termine, con la rimozione delle irregolarità od omissioni ravvedute.
Adesione e definizione agevolate degli atti del procedimento di accertamento
Viene prevista la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Possono essere definiti gli accertamenti con adesione relativi a Processi Verbali di Constatazione consegnati entro il 31 marzo 2023, ad avvisi di accertamento e avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 e quelli notificati successivamente, ma entro il 31 marzo 2023, agli inviti al contraddittorio, notificati entro il 31 marzo 2023 e gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero, qualora, alla data del 1° gennaio 2023, non siano stati impugnati e siano ancora impugnabili, o siano notificati dall’Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, fino al 31 marzo 2023.
La definizione si perfeziona:
- con riferimento agli atti del procedimento di adesione, con il pagamento dell’intero importo o della prima rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo;
- con riferimento agli avvisi di accertamento, agli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché agli atti di recupero, con il pagamento entro il termine di presentazione del ricorso dell’importo dovuto ovvero della prima rata.
Il beneficio derivante dalla definizione agevolata consiste nell’applicazione delle sanzioni previste nella misura di un 1/18.
Superbonus e altri bonus edili: approvato il decreto sullo “stop alle cessioni”
Con il Decreto Legge del 16 febbraio scorso, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d’imposta relativi a:
- spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
- spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.
In tema di responsabilità solidale nei casi di accertata mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto ai benefici fiscali, il decreto prevede che, ferme restando le ipotesi di dolo, si esclude il concorso nella violazione, e quindi la responsabilità in solido, per il fornitore che ha applicato lo sconto e per i cessionari che hanno acquisito il credito e che siano in possesso della seguente documentazione utile a dimostrare l’effettività delle opere realizzate:
- titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
- notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
- visura catastale ante operam dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
- fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
- asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
- nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
- nel caso di interventi di efficienza energetica, la documentazione prevista dal D.M. 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, o, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti tale circostanza;
- visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato dai soggetti abilitati;
- un’attestazione rilasciata dai soggetti obbligati che intervengono nelle cessioni, di avvenuta osservanza degli obblighi previsti dalla norma.
L’esclusione opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti, che acquistano i crediti di imposta da una banca, o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, con la quale abbiano stipulato un contratto di conto corrente, facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione.
In ogni caso, il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, il quale può fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2023
L’INPS ha comunicato che, per l’anno 2023, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 17.504,00.
Il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta quindi il seguente:
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 4.208,40 (4.200,96 IVS +7,44 maternità) | € 4.292,42 (4.284,98 IVS + 7,44 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 4.077,12 (4.069,68 IVS + 7,44 maternità) | € 4.161,14 (4.153,70 IVS + 7,44 maternità) |
Le aliquote contributive risultano determinate come segue:
Scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | fino a € 52.190,00 | 24% | 24,48% |
superiore a € 52.190,00 | 25% | 25,48% | |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a € 52.190,00 | 23,25% | 23,73% |
superiore a € 52.190,00 | 24,25% | 24,73% |
Per l’anno 2023 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 86.983,00 (€ 52.190,00 più € 34.793,00) per i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono fare valere anzianità contributiva a tale data.
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è invece pari, per il 2023, a € 113.520,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 21.223,85 (52.190*24%+34.793*25%) | € 21.641,37 (52.190*24,48%+ 34.793*25,48%) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 20.571,48 (52.190*23,25%+34.793*24,25%) | € 20.989,00 (52.190*23,73%+ 34.793*24,73%) |
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni | € 27.858,10 (52.190*24%+61.330*25%) | € 28.403,00 (52.190*24,48+61.330*25,48%) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | € 27.006,70 (52.190*23,25%+61.330*24,25%) | € 27.551,60 (52.190*23,73%+61.330*24,73%) |