SOMMARIO
- Fringe benefit auto aziendali: novità 2025
- Novità 2025 per il credito d’imposta 4.0
- Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo con nuove regole dal 1° gennaio 2025
- Dal 2025 spettano 60 giorni per definire gli avvisi bonari
Fringe benefit auto aziendali: novità 2025
La legge di Bilancio 2025 prevede novità anche nella determinazione del fringe benefit sulle auto aziendali.
Nel 2024, per i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° luglio 2020, per la determinazione del compenso in natura per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti si applicavano ad una percorrenza convenzionale annua dei 15 mila km, in base al costo chilometrico ACI e alla quantità di emissioni di anidride carbonica, le seguenti percentuali:
- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 inferiori a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- 40% per l’anno 2020 e 50% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- 50% per l’anno 2020 e 60% a decorrere dal 2021 per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190 g/km.
Con le nuove regole il valore del fringe benefit per le auto di nuova immatricolazione (concesse in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025) sarà invece determinato applicando all’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila km, in base al costo chilometrico ACI, le seguenti percentuali:
- 20% per le ibride plug-in;
- 10% per le elettriche;
- 50% per le altre auto.
Per le auto assegnate sino al 31 dicembre 2024 si continuerà ad applicare, anche nel 2025, la vecchia normativa.
Novità 2025 per il credito d’imposta beni 4.0
La legge di Bilancio 2025 prevede alcune modifiche alla disciplina relativa al credito d’imposta Industria 4.0 spettante alle imprese che nel periodo fino al 31 dicembre 2025 (o 30 giugno 2026) effettuano investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali 4.0.
Abrogazione del credito d’imposta sui beni immateriali.
Viene abrogato il credito d’imposta del 10% per gli investimenti in beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, effettuati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2025, fatta eccezione per gli ordini effettuati entro il 31 dicembre 2024 con pagamento di un acconto almeno del 20%, che potranno beneficiare del credito d’imposta pari al 15% se completati entro il 30 giugno 2025.
Credito d’imposta per i beni materiali.
E’ confermato l’ammontare del credito d’imposta nella misura del:
- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro.
Limite massimo di spesa.
Il credito d’imposta non sarà più concesso in maniera automatica, ma in base all’ordine cronologico delle richieste pervenute, fino all’esaurimento dei fondi.
In particolare, è previsto un limite massimo di spesa per lo Stato di 2.200 milioni per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017, effettuati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2025 o “prenotati” entro il 31 dicembre 2025, con accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, completati entro il 30 giugno 2026.
Tali fondi verranno attribuiti in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande al GSE; il Ministero, raggiungo il plafond stanziato, comunicherà il raggiungimento del limite di spesa e verrà sospeso l’invio di nuove richieste per la fruizione dell’agevolazione.
Il predetto limite di spesa non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data del 31 dicembre 2024, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Al fine del rispetto del predetto limite di spesa, l’impresa invia al MIMIT una comunicazione delle spese sostenute e del relativo credito d’imposta maturato. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il MIMIT trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il mod. F24, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.
Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo con nuove regole dal 1° gennaio 2025
Sono state introdotte significative novità a partire dal 1° gennaio 2025 in materia di dilazione di pagamento di somme iscritte a ruolo.
Istanze per somme di importo fino a 120 mila euro.
Su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, Agenzia delle Entrate-Riscossione concede la rateizzazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, fino a un massimo di:
- 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, invece, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione, può concedere la rateizzazione:
- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
- da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028;
- da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Sia nel caso di istanza su semplice richiesta sia di istanza documentata, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro.
Istanze per somme di importo superiore a 120 mila euro.
Nel caso di istanze per somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120 mila euro (comprese in ciascuna richiesta di dilazione), il contribuente deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questo caso Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento, può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, fino a un massimo di 120 rate mensili.
La documentazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria.
Le istanze per le quali è previsto l’obbligo di documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria sono quelle di importo superiore a 120 mila euro, oppure di importo fino a 120 mila euro per le quali vengono richieste più di 84 rate.
In questi casi l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve valutare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e determinare il numero massimo di rate concedibili considerando:
- l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
- l’Indice di Liquidità e l’Indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali non semplificati;
- l’Indice Beta per i condomini.
Nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione.
Dal 2025 spettano 60 giorni per definire gli avvisi bonari
A decorrere dal 1° gennaio 2025, per poter beneficiare della riduzione delle sanzioni a un terzo (in caso di liquidazione automatica) o a due terzi (in caso di controllo formale) gli avvisi bonari potranno essere definiti, con il pagamento della totalità delle somme o della prima rata, entro 60 giorni dalla ricezione (fino al 31 dicembre 2024 il termine era di 30 giorni).
Per gli avvisi bonari recapitati direttamente all’intermediario il termine per la definizione è fissato in 90 giorni dalla data di trasmissione telematica dell’invito.
Resta fissato a 30 giorni il termine per pagare le imposte derivanti da liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.