SOMMARIO
- Come ottenere il DURF – Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici
- Concordato preventivo biennale: l’Agenzia delle Entrate scrive nel cassetto fiscale delle partite IVA
- Titolari e gestori di strutture turistico-ricettive: i termini per richiedere il CIN
Come ottenere il DURF – Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici
Il DURF, Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici, può essere richiesto gratuitamente (l’istanza e il certificato non sono soggette ad imposta di bollo e tributi speciali) presentando all’Ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta l’apposito modello.
Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente, personalmente o tramite soggetto delegato:
- mediante il servizio consegna documenti e istanze presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Se la richiesta è presentata tramite soggetto delegato il modello deve essere sottoscritto con firma digitale dal delegante oppure, nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’istanza e i relativi documenti devono essere inoltrati tramite la funzionalità “Upload Documenti” selezionando come Ufficio destinatario la Direzione Provinciale territorialmente competente;
- mediante consegna diretta all’Ufficio territoriale competente. In questo caso l’Ufficio rilascia la relativa ricevuta;
- mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio territoriale competente allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
- mediante posta elettronica certificata specificando nell’oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”. Il modello deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovrà essere inoltrata la richiesta è quello della Direzione Provinciale territorialmente competente ed è riscontrabile al seguente indirizzo – Elenco indirizzi PEC degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/uffici-e-pec/posta-elettronica-certificata-entrate.
I grandi contribuenti devono, invece, inoltrare la richiesta esclusivamente alla Direzione Regionale territorialmente competente.
Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi.
Concordato preventivo biennale: l’Agenzia delle Entrate scrive nel cassetto fiscale delle partite IVA
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che, nell’area riservata del cassetto fiscale dei contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e di coloro che aderiscono al regime forfettario è disponibile una “Scheda di sintesi” che illustra i principali benefici fiscali derivanti dall’adesione al nuovo istituto del Concordato preventivo biennale.
La scheda contiene alcuni elementi di sintesi relativi all’attività economica esercitata ed è presente un indicatore (tachimetro) del grado di fedeltà fiscale per convincere gli indecisi ad accettare la proposta del Fisco sul reddito biennale proposto per il 2024 e il 2025.
Il tachimetro dell’evasione si presenta con tre diversi colori: rosso per i voti da zero a sei, giallo dal sei fino all’otto e verde dall’otto al dieci.
Vengono altresì chiariti, per chi rientra nell’area del regime premiale (dall’otto a salire), i possibili vantaggi conseguibili in termini di riduzione degli adempimenti (garanzie per i rimborsi) o dei termini per determinate tipologie di controlli.
A questo si aggiunge un memo verso chi presenta un più alto rischio di infedeltà: in un foglio pdf il Fisco illustra, infatti, i vantaggi offerti dal concordato, oltre all’invito a rimediare alle eventuali anomalie riscontrate.
Titolari e gestori di strutture turistico-ricettive: i termini per richiedere il CIN
Lo scorso 3 settembre è entrata in funzione la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche (BDSR) ed il portale telematico, attraverso il quale i titolari di strutture turistico-ricettive e i locatori di immobili destinati a locazioni brevi o per finalità turistiche potranno ottenere il CIN (codice identificativo nazionale).
Il Ministero del Turismo ha chiarito che i termini per richiedere il CIN possono variare a seconda che:
- si sia ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale PRIMA dell’applicazione delle disposizioni sul CIN: in questo caso i termini decorrono dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni sul CIN, ossia dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se si è già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, si hanno a disposizione ulteriori 60 giorni di tempo per ottenerlo. Una volta decorsi questi termini, potranno essere applicate sanzioni;
- si sia ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale DOPO dell’applicazione delle disposizioni sul CIN: in questo caso per ottenere il CIN si hanno 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale. Una volta decorsi questi termini, potranno essere applicate sanzioni.
Se la struttura è ubicata in una Regione o Provincia autonoma in cui non è previsto il codice identificativo regionale/provinciale, o sia previsto ma non per la tipologia di struttura richiesta, l’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dall’applicazione delle disposizioni sul CIN, ossia dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se la normativa della Regione/Provincia autonoma di appartenenza non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale, è necessario richiedere il CIN il prima possibile. Dalla data di applicazione delle disposizioni sul CIN, infatti, potranno essere applicate sanzioni se si esercita l’attività ricettiva senza avere il CIN o non lo si espone all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati.
Se, infine, la Regione o Provincia autonoma in cui la struttura è ubicata prevede un proprio codice identificativo, ma tale codice non è stato attribuito nei termini previsti, dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN, per richiedere il codice nazionale si hanno 10 giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale.