Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 ha stabilito la sospensione, con effetto immediato e fino al prossimo 25 marzo, di quasi tutte le attività commerciali al dettaglio, le attività di ristorazione e alcune attività di servizi alla persona.
Attività commerciali al dettaglio
Sono sospese le attività di commercio al dettaglio sia con riferimento ai piccoli negozi che alla media e grande distribuzione e anche il commercio ambulante.
Fanno eccezione e pertanto possono continuare l’esercizio dell’attività con apertura al pubblico:
- le attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di prima necessità, sia con riferimento ai piccoli negozi che alla media e grande distribuzione
- le attività di commercio ambulante di soli generi alimentari
Ecco in dettaglio le attività di commercio al dettaglio che possono continuare la propria attività:
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Attività di ristorazione
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, quali ad esempio:
- bar
- pub
- ristoranti
- gelaterie
- pasticcerie
Tali attività, pur non potendo essere svolte con apertura al pubblico, possono effettuare la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.
Fanno eccezione e pertanto possono continuare l’esercizio dell’attività con apertura al pubblico:
- le mense ed il catering continuativo su base contrattuale
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati:
- nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo la rete stradale e autostradale
- all’interno delle stazioni ferroviarie
- all’interno degli aeroporti
- all’interno degli ospedali
Attività di servizi alla persona
Sono sospese le attività di servizi alla persona, quali ad esempio:
- parrucchieri
- barbieri
- estetisti
Fanno eccezione e pertanto possono continuare l’esercizio dell’attività con apertura al pubblico:
- le attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- le attività delle lavanderie industriali
- le altre lavanderie e le tintorie
- i servizi di pompe funebri e attività connesse
Attività artigianali, professionali e di produzione
Nei confronti di tutte le altre attività autonome (di produzione, di servizi, professionali, ecc.) viene fatta raccomandazione di:
- favorire il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile (telelavoro o smart working)
- incentivare le ferie ed i congedi retribuiti per i dipendenti
- sospendere le attività dei reparti non indispensabili alla produzione
- incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro
Periodo di efficacia
Le regole di cui sopra sono da applicare nel periodo da giovedì 12 marzo a mercoledì 25 marzo compreso.