Il Decreto Liquidità, entrato in vigore il 9 aprile scorso, ha esteso la sospensione dei termini di versamento dell’IVA, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi previdenziali, in scadenza nei mesi di Aprile e Maggio 2020.
La sospensione però non è generalizzata, ma subordinata ad una comprovata riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di Marzo e Aprile 2020, rispetto ai corrispondenti periodi dell’anno 2019.
Versamenti sospesi
Sono sospesi i versamenti che riguardano le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, ivi comprese le addizionali IRPEF, i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria e l’imposta sul valore aggiunto.
Devono quindi essere versate entro le scadenze previste dalla legge le altre imposte escluse dal beneficio come, ad esempio, le ritenute operate sui compensi professionali e sulle provvigioni corrisposte a rappresentanti ed agenti di commercio.
Periodo di sospensione
La sospensione è stata estesa alle scadenze relative ai mesi di Aprile e di Maggio.
Soggetti interessati
Il contribuente deve dimostrare l’effettiva diminuzione del fatturato o dei corrispettivi che si è verificata nei mesi di Marzo e Aprile dell’anno 2020.
La sospensione viene riconosciuta solo se il fatturato o i corrispettivi di Marzo e Aprile dell’anno 2020 sono diminuiti di almeno il 33% (rispetto ai corrispondenti periodi dell’anno 2019).
Contribuenti con IVA mensile
Per i contribuenti che liquidano l’IVA mensilmente la riduzione riguardante il mese di Marzo 2020 (rispetto all’anno precedente) determina la sospensione dei termini per il versamento dei tributi in scadenza nel mese di Aprile. Invece, la riduzione che si è verificata nel mese di Aprile determina la sospensione dei tributi in scadenza nel mese di Maggio.
La contrazione non deve necessariamente riguardare i due mesi contemporaneamente, potendosi verificare le predette condizioni per il solo mese di Marzo o, viceversa, per il solo mese di Aprile. In tal caso la sospensione dei termini riguarderà solo uno dei due periodi.
Contribuenti con IVA trimestrale
Per i contribuenti che liquidano l’IVA con periodicità trimestrale la situazione si complica maggiormente. Infatti se il fatturato o i corrispettivi del mese di Marzo 2020 sono diminuiti della percentuale del 33%, rispetto all’ammontare risultante dal corrispondente periodo dell’anno 2019, il contribuente potrà beneficiare della sospensione dei termini unicamente per il versamento delle ritenute in scadenza il 16 Aprile 2020.
Invece, se la riduzione risulterà confermata anche nel successivo mese di Aprile del 2020, potranno essere sospesi i termini in scadenza il 16 maggio prossimi, relativi al versamento dell’IVA riguardante il periodo di liquidazione 1° gennaio – 31 marzo 2020.
Quando si versano i tributi sospesi
I versamenti dei tributi in scadenze nei mesi di Aprile e Maggio 2020 dovranno essere effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 Giugno 2020.
In alternativa, la somma complessivamente dovuta potrà essere rateizzata fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di Giugno 2020. Conseguentemente, nell’ipotesi in cui il contribuente scelga di dilazionare i tributi in cinque rate, l’ultima avrà scadenza alla fine del mese di Ottobre prossimo.
Le possibilità offerte dal Governo per poter beneficiare delle sospensioni obbliga i contribuenti a stilare una situazione contabile aggiornata per entrambi i mesi di osservazione.
Vi è una sovrapposizione di decreti e complicazioni da valutare per ogni singolo contribuente, Vi invitiamo pertanto a prendere contatti con il nostro Studio per poter analizzare la vostra situazione e valutare insieme la possibilità di usufruire del rinvio dei versamenti.