La legge di Bilancio 2021 prevede che, a partire dal 1° luglio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi al Sistema di Interscambio (SdI) con il formato del file fattura elettronica e verrà di conseguenza soppresso l’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle predette operazioni, il cosiddetto “esterometro”.
Acquisti da fornitori esteri
Dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni di acquisto dall’estero (sia per gli acquisti effettuati all’interno dell’Unione Europea che per quelli al di fuori) dovranno essere trasmessi entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento dal documento di acquisto.
Il meccanismo dell’integrazione elettronica delle fatture prevede la predisposizione e l’invio, da parte del soggetto acquirente, dei seguenti tipi di documento in formato XML:
- TD17 – integrazione / autofattura per acquisto di servizi dall’estero (sia da paese UE che da paese Extra-UE)
- TD18 – integrazione per acquisto di beni da paese UE
- TD19 – integrazione / autofattura per acquisto di beni da paese Extra-UE
COSA FA LO STUDIO
Le operazioni di creazione e invio di queste autofatture elettroniche saranno svolte in autonomia dal nostro Studio, in nome e per conto del Cliente.
COSA FA IL CLIENTE
Al Cliente è richiesto d’inviare allo Studio, con la massima tempestività, i documenti di acquisto provenienti dai fornitori esteri.
Ricordiamo che rientrano, ad esempio, tra gli acquisti esteri:
- le fatture emesse da SUMUP per l’utilizzo del relativo POS
- le fatture emesse da FACEBOOK, GOOGLE, ecc per attività promozionali sulle rispettive piattaforme
- le fatture emesse da fornitori esteri per acquisti effettuati su AMAZON utilizzando un proprio account business
Attenzione!
Per gli acquisti effettuati su queste piattaforme (Facebook, Google, Amazon e altri) è indispensabile accedere al proprio account per prelevare i documenti di acquisto. Non è infatti previsto alcun invio automatico degli stessi.
Contribuenti forfettari
Per i contribuenti forfettari l’invio allo Studio dei documenti per acquisti esteri (effettuati in qualità di titolari di partita IVA) riveste particolare importanza.
Infatti, per tali soggetti vige l’obbligo di applicazione e versamento dell’Iva calcolata su tali acquisti esteri.
SANZIONI
La mancata (o tardiva) applicazione di queste nuove regole è sanzionata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze.
Vendite a clienti esteri
Dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni di cessione o prestazione di servizi verso l’estero dovranno essere trasmessi mediante la compilazione di una normale fattura elettronica di tipo TD01.
La fattura dovrà quindi essere trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione.
Nella compilazione di tale fattura elettronica occorre indicare:
- nel campo “Partita IVA“, un valore alfanumerico identificativo del cliente estero (fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità)
- nel campo “Codice destinatario“, i 7 caratteri “XXXXXXX”
Per indicare in fattura l’indirizzo estero del cliente bisogna selezionare la nazione di appartenenza (e così non sarà necessario compilare la provincia) e il campo CAP andrà compilato con il valore generico “00000” (5 zeri). Si può utilizzare l’indirizzo per indicare il CAP straniero.
Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento, lo Studio è a vostra disposizione.