E’ stato da poco approvato dal Consiglio dei Ministri il decreto legge, denominato “Cura Italia”, contenente misure di sostegno economico per imprese, lavoratori autonomi e famiglie, per far fronte all’emergenza sanitaria in corso.
Ecco, in estrema sintesi, le principali novità, con riserva di ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni.
Scadenze di lunedì 16 marzo
Tutti i pagamenti di tasse e contributi scadenti oggi, lunedì 16 marzo, sono sospesi.
Soggetti con ricavi superiori a 2 milioni di euro
Per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni di euro il pagamento scadente oggi è posticipato a venerdì 20 marzo.
Soggetti con ricavi inferiori a 2 milioni di euro
Per tutti gli altri soggetti sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi a:
- ritenute alla fonte operate in qualità di sostituti d’imposta
- Iva annuale e mensile
- addizionali Irpef
- contributi previdenziali e assistenziali
- premi per l’assicurazione obbligatoria
Questi versamenti sospesi dovranno essere effettuati:
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020
oppure
- fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020
Cartelle ed accertamenti esecutivi
Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, relativi a:
- cartelle di pagamento esattoriali
- avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali
- ingiunzioni emesse dagli enti territoriali
- atti esecutivi emessi dagli enti locali
Tali versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
“Rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”
E’ posticipato al 31 maggio 2020 la scadenza di pagamento:
- del 28 febbraio 2020, relativo alla “rottamazione-ter”
- del termine del 31 marzo 2020 relativo al “saldo e stralcio”
Credito d’imposta per negozi
Per gli imprenditori che esercitano la loro attività in locali in affitto è introdotto un credito d’imposta.
Il credito d’imposta è del 60% dell’importo del canone di locazione, relativo al solo mese di Marzo 2020, purché l’immobile in locazione appartenga alla categoria catastale C/1.
Questo credito non si applica alle attività che sono rimaste attive, quali farmacie, parafarmacie e negozi di vendita di generi alimentari di prima necessità.
Indennità per professionisti e collaboratori
Ai professionisti titolari di partita Iva ed ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre gestioni previdenziali, è riconosciuta una indennità di 600 euro, una tantum.
Tale indennità sarà erogata dall’Inps, a seguito di apposita domanda.
Inoltre tale indennità non sarà soggetta a tassazione.
Mutui prima casa
E’ consentita la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa per i titolari di partita IVA, compresi lavoratori autonomi e professionisti.
Questa sospensione dovrà essere richiesta tramite la presentazione di una autocertificazione con la quale si attesta di aver perso, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all’ultimo trimestre 2019.
La sospensione del pagamento delle rate dei mutui resta in vigore per 9 mesi.
Credito per le PMI e le microimprese
Per le microimprese e le piccole e medie imprese che alla data odierna avevano ottenuto prestiti o linee di credito dalle banche si prevede che:
- le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su credito non possono essere revocati prima del 30 settembre 2020
- la restituzione dei prestiti non rateali scadenti anteriormente al 30 settembre deve essere rinviata a tale data
- il pagamento di rate di prestiti scadenti anteriormente al 30 settembre deve essere sospeso almeno fino al 30 settembre stesso e riscadenziato sulla base degli accordi tra le parti
Imprese turistico-ricettive, agenzie viaggio e tour operator – estensione ad altre categorie
Tutti i versamenti di imposte e contributi previdenziali ed assistenziali erano già stati sospesi fino al 30 aprile 2020 per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator.
Ora tale sospensione è estesa anche a queste categorie di soggetti:
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub
- associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili
- aziende termali e centri per il benessere fisico
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
La sospensione riguarda:
- i versamenti di ritenute alla fonte e contributi previdenziali ed assistenziali
- i versamenti dell’Iva scadenti nel mese di Marzo 2020
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati:
- in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020
oppure
- fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire dal mese di maggio 2020.
Approvazione del bilancio delle società
Viene consentito a tutte le società di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, anziché entro il termine ordinario di 120 giorni.
Le società possono prevedere:
- il voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie
- che l’assemblea si svolga anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto
- la non necessità che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo