Il cosiddetto “Decreto Dignità” ha stabilito che, a partire dalle fatture emesse dal 14 luglio 2018, lo “split payment” non è più applicabile alle prestazioni di servizi effettuate dai professionisti soggetti a ritenute a titolo di acconto.
L’obbligo dell’applicazione dello “split payment” da parte dei professionisti era stato introdotto a partire dallo scorso 1° luglio 2017 (vedi circolare del 28 giugno 2017).
Cos’è lo split payment (o scissione dei pagamenti)
E’ un meccanismo mediante il quale i soggetti IVA (ora solo imprese e non più professionisti) che vendono beni o prestano servizi nei confronti della Pubblica Amministrazione indicano sulla fattura l’importo dell’IVA dovuta, ma incassano dalla P.A. esclusivamente l’importo imponibile.
Di conseguenza i fornitori della P.A. (imprese) non versano l’IVA all’Erario, in quanto tale IVA viene trattenuta e versata direttamente dal proprio cliente P.A.
Quali sono i soggetti verso cui si applica lo split payment
I clienti, destinatari del meccanismo dello “split payment”, sono i seguenti:
- Pubbliche Amministrazioni inserite nel Conto economico consolidato pubblicato dall’ISTAT
- Autorità indipendenti
- Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle quali va emessa la fattura elettronica
- Società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri
- Società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni
- Società controllate direttamente o indirettamente dalle predette società
- Società quotate inserite nell’Indice FTSE MIB della Borsa Italiana
Cosa cambia ora per i professionisti
A partire dal 14 luglio 2018, quando il professionista effettua prestazioni verso uno dei soggetti di cui sopra (P.A. e/o altre società) dovrà:
- emettere regolare fattura (in alcuni casi fattura elettronica)
- indicare sia l’importo imponibile che l’IVA calcolata
- non inserire più sulla fattura l’annotazione “split payment” (o scissione dei pagamenti)
Cosa succede agli agenti ed ai mediatori
Nulla cambia invece per gli agenti ed i mediatori, nei confronti dei quali era stato introdotto l’obbligo di applicazione dello stesso meccanismo lo scorso 1° luglio 2017 (unitamente ai professionisti).
Per costoro continua ad applicarsi lo “split payment” come avvenuto dal mese di luglio dello scorso anno.
Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.