Compensazioni con modello F24: le novità dal 1° luglio 2024
L’Agenzia delle Entrate, con circolare del 28 giugno 2024, ha fornito indicazioni operative in materia di compensazione dei crediti tributari, alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024 e del decreto Agevolazioni.
Le novità, in vigore dal 1° luglio 2024, riguardano:
- l’obbligo di utilizzo dei soli servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nel caso in cui le deleghe di pagamento contengano compensazioni di qualsiasi natura
- l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione c.d. orizzontale, per i contribuenti che abbiano carichi affidati agli agenti della riscossione per un importo complessivo superiore a 100.000 euro.
Compensazioni con F24: obbligo di utilizzare i servizi telematici
A partire dal 1° luglio 2024 tutte le deleghe di pagamento contenenti crediti da compensare di qualsiasi natura e genere, incluse quelle a saldo positivo, saranno trasmesse esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
In tal modo si è voluto ridurre l’utilizzo dei canali telematici degli intermediari convenzionati (banche, poste, ecc.); inoltre, ciò agevola le procedure di controllo sulle compensazioni.
Questa novità riguarda tutte le compensazioni, sia quelle orizzontali (o esterne) che verticali (o interne), nonché quelle comprendenti crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL.
Compensazioni con F24: blocco in caso di debiti oltre i 100.000 euro
Sempre dal 1° luglio 2024 è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale nei casi in cui il contribuente abbia, alla data di trasmissione della delega di pagamento contenente la compensazione, un ammontare complessivo di carichi affidati all’agente della riscossione di importo superiore a 100.000 euro.
Nell’ammontare dei debiti che rilevano ai fini del raggiungimento di tale soglia vi rientrano:
- le iscrizioni a ruolo riguardanti le imposte erariali
- i carichi affidati all’agente della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia con termini di pagamento scaduti e non oggetto di sospensione, di rateazione o di definizione agevolata, per mezzo della c.d. Rottamazione-quater
- gli atti di accertamento esecutivi, ma solo se sono trascorsi 30 giorni dal relativo termine di pagamento
Il divieto alla compensazione opera sia per i crediti tributari che agevolativi; non è precluso, invece, l’utilizzo dei crediti maturati nei confronti di INPS e INAIL.
L’estinzione totale dei debiti, oppure la riduzione dell’importo complessivo degli stessi a un importo pari o inferiore a 100.000 euro, comporta il ripristino della facoltà di avvalersi della compensazione; a tal fine rilevano:
- il pagamento (anche parziale) di tali debiti
- la sospensione amministrativa o giudiziale di quelli oggetto di contenzioso
- la concessione di un piano di rateazione finalizzato all’estinzione degli stessi, fino a quando non sia intervenuta la decadenza dal relativo beneficio
- l’utilizzo in compensazione con i crediti di natura erariale