E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre scorso ed è in vigore dal 1° gennaio 2019 la legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145). Di seguito una prima sintesi delle principali novità fiscali.
Nuovo regime forfettario
E’ stata ampliata a 65.000 euro la soglia dei ricavi/compensi massimi per poter accedere al regime forfettario di cui alla legge n. 190/2014.
Sono state rimosse le soglie del lavoro dipendente e degli acquisti di beni strumentali.
Per chi supera la soglia di 65.000 euro e fino a 100.000 euro, è applicabile, a partire dal 2020, un’imposta sostitutiva pari al 20%.
Inoltre sono state integrate alcune cause di esclusione dal regime: è escluso chi controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione.
Inoltre non può accedere chi esercita l’attività d’impresa o lavoro autonomo prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Riporto delle perdite fiscali per i soggetti IRPEF
E’ stato modificato, a partire dal periodo d’imposta 2018, il regime fiscale delle perdite dei soggetti IRPEF ex art. 8 TUIR.
Dal punto di vista del trattamento fiscale, sono ora equiparate le perdite d’impresa in contabilità semplificata e ordinaria. Le eccedenze sono portate a riduzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi nel limite dell’80%, senza limitazioni di tempo e per l’importo che ne trova capienza. Le perdite di “periodo” possono andare a compensazione con eventuali ulteriori redditi d’impresa conseguiti dal soggetto IRPEF nello stesso periodo senza limite dell’80%.
Tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali ed occupazione
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (e quindi dal 2019), per i soggetti IRPEF e IRES (sono esclusi i soggetti forfettari), è prevista un’agevolazione che consiste nella possibilità di assoggettare il reddito IRES, dichiarato da una società, ad un’aliquota agevolata del 15% per la parte corrispondente agli utili del periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti in attività commerciali, accantonanti a riserve diverse da quelle di utili non disponibili nei limiti dell’importo pari alla somma tra:
- investimenti in beni materiali strumentali nuovi
- costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato
Quindi viene assoggettata ad un’aliquota ridotta la parte di reddito pari al minore tra l’ammontare degli utili accantonati a riserve disponibili e la somma degli investimenti sostenuti per beni strumentali nuovi e dell’incremento occupazionale.
I soggetti IRPEF godono della medesima agevolazione; le aliquote IRPEF sono ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.
E’ prevista una modalità di riporto delle eccedenze di utili e sono esclusi dall’agevolazione gli immobili, i veicoli in uso promiscuo ai dipendenti e i beni immateriali.
Iper-ammortamento
E’ stata disposta la proroga dell’agevolazione per acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2019 o entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia avvenuto il relativo ordine ed il pagamento almeno del 20% del costo di acquisizione. E’ variata la maggiorazione del costo che è pari a:
- 170% per gli investimenti fino a 2,5 mln di euro
- 100% per gli investimenti tra 2,5 e 10 mln di euro
- 50% per gli investimenti tra 10 e 20 mln di euro
E’ stata altresì prorogata l’agevolazione per i beni immateriali (40%), con estensione ai costi sostenuti per i canoni d’accesso tramite cloud computing.
Investimenti in start up innovative
E’ stata incrementata dal 30 al 40% l’aliquota dell’agevolazione (deduzione o detrazione – IRES o IRPEF) per tutti i soggetti che investono in Start up innovative.
E’ stata altresì introdotta un’ulteriore agevolazione nella misura del 50% per i soggetti IRES in caso di acquisizione integrale del capitale della Start up innovativa qualora venga mantenuta almeno 3 anni.
Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo
E’ stata apportata una modifica alla misura che ora è differenziata in base alla tipologia di costi.
Viene prevista nella misura del 25% in via generale e del 50% per le spese relative al personale dipendente subordinato impiegato nelle attività di R&S e per i contratti stipulati con università, enti equiparati, start up e PMI innovative per lo svolgimento di attività di R&S.
L’importo massimo del credito è stabilito in 10 mln di euro ed è estesa a spese per materiali, forniture e prodotti impiegati per l’attività di R&S. E’ previsto l’obbligo di certificazione e di redazione di una relazione tecnica.
Le modifiche si applicano dal periodo d’imposta 2019 per quanto riguarda la misura e l’ambito applicativo e dal periodo d’imposta 2018 per quanto riguarda gli aspetti formali e documentali.
Credito d’imposta per la formazione 4.0
E’ stato esteso al 2019 il credito d’imposta per la formazione 4.0 introdotto dalla legge di Bilancio 2018 con alcune rimodulazioni in base alle dimensioni dell’impresa.
Voucher manager
E’ previsto per gli anni 2019 e 2020 per le PMI un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prestazioni consulenziali specialistiche al fine di sostenere processi di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie previste nel Piano Impresa 4.0. Sono previsti limiti diversi per le micro/piccole e medie imprese.
Detrazioni per riqualificazione energetica, ristrutturazione, bonus mobili e bonus verde
Sono prorogate tutte le agevolazioni legate alle detrazioni per le spese sostenute anche nell’anno 2019.
Credito d’imposta per acquisto di prodotti in plastica riciclata
Al fine di incrementare il riciclaggio è stato introdotto un credito d’imposta pari al 36% e per un massimo annuale di 20.000 euro per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata della plastica e di imballaggi biodegradabili e compostabili.
Il credito è utilizzato in compensazione F24 dal 1° gennaio del periodo successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.
Contributo per acquisto di auto M1
E’ riconosciuto un contributo, variabile a seconda di differenti condizioni, per chi acquista un autoveicolo di categoria M1 (auto con al massimo 8 posti a sedere) con emissioni di anidride carbonica fino a 70g/KM.
Gli acquisti devono essere effettuati dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per veicoli con prezzi di listino inferiori a 50.000 euro IVA esclusa. Il contributo (sconto sul prezzo di acquisto) potrà variare da 1.500 a 6.000 euro.
Imposta per veicoli inquinanti
Agli acquisti dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 di autoveicoli di categoria M1 eccedenti la soglia inquinante di 160 CO2/KM è applicabile una nuova imposta variabile da 1.100 e 2.500 euro.