SOMMARIO
- La delega per Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione
- Lettere di compliance per i forfettari
- Sanatoria per le cripto-attività non dichiarate
La delega per Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione
Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 332731/2023, firmato il 22 settembre 2023, ha previsto la possibilità di consentire alle persone di fiducia, ai genitori e agli altri “rappresentanti” di utilizzare i servizi web dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
La richiesta di abilitazione si presenta su tre diversi modelli:
- persone di fiducia;
- tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali;
- genitori.
La domanda va presentata all’Agenzia delle Entrate recandosi di persona in un Ufficio, tramite Pec a una Direzione provinciale o con una videochiamata. La persona di fiducia può essere autorizzata anche all’interno della propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio web “Consegna documenti e istanze”. L’abilitazione potrà essere valida al massimo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione.
Dallo scorso anno, i contribuenti che hanno poca dimestichezza o sono impossibilitati ad accedere in prima persona alle informazioni e ai servizi online disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate possono avvalersi di una procedura che consente a un’altra persona fisica di operare nel loro interesse. Tale soluzione da oggi viene estesa anche ai servizi dell’Agente della Riscossione.
La procedura è rivolta ai “rappresentanti”, ossia i soggetti legalmente titolati a operare per conto di persone che, per motivi legali o sanitari, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali ed esercenti la responsabilità genitoriale) e alle “persone di fiducia”, ossia i soggetti abilitati a operare nell’interesse di altre persone fisiche, su espressa richiesta di queste ultime.
Il provvedimento in commento introduce la possibilità per i rappresentanti e le persone di fiducia di essere abilitati a utilizzare, nell’interesse di altre persone fisiche, anche i servizi online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In tal modo, con un’unica istanza, potranno richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei servizi disponibili nelle aree riservate delle due Agenzie.
È comunque consentito richiedere l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei soli servizi online di una delle due Agenzie. In quest’ultimo caso, la richiesta è effettuata con le stesse modalità con cui si richiede l’abilitazione (o la disabilitazione) all’utilizzo dei servizi online dell’Agenzia delle Entrate.
In fase di prima applicazione, una volta delegati, i rappresentanti e le persone di fiducia possono utilizzare i seguenti i servizi online, sia di consultazione che dispositivi, disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate:
- dichiarazione precompilata;
- cassetto fiscale (a eccezione della sezione in cui sono visibili le scelte “2, 5, 8 per mille”);
- fatturazione elettronica – le tue fatture;
- stampa modelli F24;
- pagamenti e ricevute pagoPA attivati dal portale dell’Agenzia;
- ricerca ricevute;
- ricerca identificativi dei file inviati;
- ricevute e altre comunicazioni dell’Agenzia;
- ricerca documenti;
- consultazioni visure, planimetrie e ispezioni ipotecarie dei propri immobili;
- interrogazione del registro delle comunicazioni ipotecarie;
- altre comunicazioni;
- duplicato della Tessera sanitaria o del tesserino di codice fiscale;
- comunica e gestisci i tuoi contatti;
- controlla Pin;
- ricevute delle richieste di certificati digitali (ambiente di sicurezza);
- ripristina ambiente di sicurezza.
Mentre, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è possibile:
- visualizzare la posizione debitoria relativa a cartelle e avvisi di pagamento emessi dal 2000;
- consultare i pagamenti, gli sgravi e le sospensioni;
- consultare le procedure e i piani di rateizzazione concessi;
- chiedere informazioni specifiche sulla posizione debitoria;
- presentare istanza di rateizzazione per importi fino alla soglia prevista dall’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, di sospensione legale della riscossione o di adesione alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.
Lettere di compliance per i forfetari
L’Agenzia delle Entrate ha reso noto di aver disposto le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno applicato, per il periodo d’imposta 2021, il regime forfetario, per i quali risulta la mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti dalla norma nel quadro RS del modello Redditi PF.
L’Agenzia delle Entrate sta trasmettendo tali comunicazioni mediante PEC, che è tra l’altro consultabile dal contribuente all’interno dell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, sezione “L’Agenzia scrive”.
Lo scopo è di verificare la motivazione della mancata indicazione, da parte dei contribuenti forfetari che hanno compilato la sezione II del quadro LM, delle informazioni che dovevano essere riportate nei righi da 375 a 381 del quadro in commento.
Nello specifico, per gli esercenti attività d’impresa, le informazioni che erano richieste erano il numero dei mezzi di trasporto posseduti e la relativa spesa per i carburanti, l’ammontare del costo sostenuto per le materie prime e il costo per il godimento dei beni di terzi.
Per i lavoratori autonomi erano richieste invece le spese sostenute per le utenze e i carburanti. Tali informazioni possono essere comunicate, anche mediante l’intermediario, al fine di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia riscontrata.
Si segnala che l’art. 6 del D.L. 29 settembre 2023, n. 132 ha differito al 2024 l’obbligo di comunicazione dei dati previsti nel quadro RS per i contribuenti forfetari destinatari dell’invio di lettere compliance.
Sanatoria per le cripto-attività non dichiarate
Negli ultimi anni si è fortemente sviluppato il mercato delle cripto-valute e, in assenza di una chiara normativa preesistente, si sono diffuse molte interpretazioni diverse riguardo ai conseguenti adempimenti fiscali.
Molti contribuenti, seppur in buona fede, si trovano così oggi a rischiare pesanti sanzioni per non aver correttamente dichiarato il possesso di cripto-valute e gli eventuali redditi che ne sono derivati.
La Legge di Bilancio 2023 ha però introdotto disposizioni per la regolarizzazione fiscale del possesso di cripto-attività e dei redditi da esse derivati, con le applicazioni di sanzioni considerevolmente ridotte.
La sanatoria deve essere perfezionata entro il 30 novembre 2023 e riguarda tutti i periodi di imposta fino al 2021.
Possono accedere alla procedura di regolarizzazione le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate.
La sanzione dovuta per la regolarizzazione ammonta allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate per ogni anno.
Coloro che, oltre a non aver dichiarato le attività nel quadro RW, non hanno indicato in dichiarazione i redditi da esse derivanti, possono regolarizzare la propria posizione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle attività detenute alla fine di ogni anno o al momento del loro realizzo.
Questa imposta si aggiunge alla sanzione sopra menzionata per l’omessa indicazione nel quadro RW.