Dicembre 24

SOMMARIO


Obbligo di assicurazione per calamità naturali: dettagli, adempimenti e sanzioni previste

Dal 2025 tutte le imprese sul territorio dovranno stipulare una polizza di assicurazione per calamità naturali.

La legge di Bilancio per il 2024 ha introdotto l’obbligo per tutte le imprese italiane di stipulare un’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali, con scadenza fissata per il 31 dicembre 2024.

Nello specifico, ecco cosa dice la norma “Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione al Registro delle Imprese, sono tenute a stipulare, entro il 31 dicembre 2024, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

L’obbligo riguarda dunque tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese con sede legale in Italia, così come le imprese straniere con stabile organizzazione nel territorio italiano.

L’obiettivo della misura è quello di aumentare la resilienza del tessuto imprenditoriale italiano di fronte agli eventi catastrofici, sempre più frequenti.

Le polizze dovranno coprire i danni ai seguenti tipi di beni:

  • terreni e fabbricati;
  • impianti e macchinari;
  • attrezzature industriali e commerciali.

Le imprese dovranno stipulare polizze specifiche per proteggere i beni aziendali dagli eventi catastrofici, quali:

  • sismi;
  • alluvioni;
  • frane;
  • inondazioni;
  • esondazioni.

L’obbligo non si applica ai professionisti e agli imprenditori agricoli, per i quali l’assicurazione rimane facoltativa.

Il mancato adempimento a questo obbligo escluderà le imprese dalle possibilità di ottenere agevolazioni, contributi o sovvenzioni pubbliche in caso di danni derivanti da eventi catastrofici.

L’obbligo scatterà ufficialmente dal 1° gennaio 2025, me le imprese devono stipulare le polizze entro la fine del 2024 per evitare sanzioni.

Le polizze potranno includere un eventuale scoperto o franchigia, ma con un tetto massimo del 15% sul danno subìto, per garantire una ripartizione equa dei costi fra l’impresa e l’assicurazione.

Al momento si è in attesa della pubblicazione del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che definirà i dettagli operativi per le aziende coinvolte.

Tuttavia, è già stato presentato lo schema del decreto interministeriale, che conferma la data di entrata in vigore del 1° gennaio 2025.

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Comunicazioni controlli automatici sulle dichiarazioni consultabili anche nel cassetto fiscale

L’Agenzia delle Entrate verifica annualmente che i dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali presentate siano esatti e che i versamenti siano stati effettuati in modo corretto e nei tempi utili.

Le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di questo controllo “automatico” possono evidenziare l’eventuale presenza di incongruenze, e contenere quindi una richiesta di regolarizzazione, oppure informare il contribuente di un maggior credito o di un minor rimborso spettante.

L’Agenzia delle Entrate ha disciplinato l’attivazione di nuove funzionalità nel Cassetto fiscale, che permettono al contribuente di consultare e gestire, in un’unica sezione della propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, le comunicazioni degli esiti dei controlli automatici effettuati sulle dichiarazioni.

In questo modo, i destinatari delle comunicazioni o i loro intermediari delegati, potranno chiedere contestualmente assistenza o procedere direttamente al versamento.

Il contribuente sarà informato dell’arrivo di una comunicazione direttamente nel Cassetto fiscale, tramite avviso all’interno della propria area riservata oppure, se registrato all’app IO, anche tramite una notifica push sul cellulare.

È inoltre attivo un servizio di ricerca tramite i dati identificativi delle comunicazioni.

Le comunicazioni degli esiti dei controlli automatici saranno disponibili all’interno della sezione “L’Agenzia scrive” del cassetto fiscale. Le stesse saranno comunque inviate anche con le modalità tradizionali, ovvero tramite raccomandata o via PEC.

I contribuenti, dopo aver ricevuto la comunicazione, potranno procedere direttamente al versamento per regolarizzare la propria posizione, oppure chiedere chiarimenti o fornire elementi all’Agenzia tramite il servizio Civis, le cui funzionalità sono state integrate nel cassetto fiscale. In particolare, sarà possibile segnalare le motivazioni per cui si ritiene che il pagamento sia, in tutto o in parte, non dovuto.

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Passaggio dal regime ordinario al forfettario: no all’aliquota agevolata del 5%

Non possono beneficiare dell’aliquota agevolata al 5% i soggetti che iniziano una nuova attività in regime ordinario, anche per effetto della presenza di una causa di esclusione, e solo successivamente “entrano” nel regime forfettario continuando a svolgere la medesima attività, tranne il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

L’Agenzia delle Entrate, infatti, ricorda che “il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo (salvo l’eccezione prevista per la pratica obbligatoria) persegue, in generale, una finalità antielusiva, poiché mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica della attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il “rinnovo” dell’attività“.

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