Marzo 25

SOMMARIO


La nuova disciplina dei rimborsi spese per i professionisti

Dal 1° gennaio 2025, il trattamento fiscale dei rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente ha subito importanti modifiche.

Fino al 2024, le spese (normalmente di trasferta) addebitate analiticamente al cliente concorrevano al monte degli onorari, sia per i professionisti in regime ordinario che per quelli in regime forfetario. Questo comportava un “gonfiamento” del reddito imponibile, pur essendo poi le spese integralmente deducibili (per i professionisti in regime ordinario).

Dal 2025, l’art. 54 del TUIR (Determinazione del reddito di lavoro autonomo), recentemente riformulato, prevede invece che le somme percepite dal lavoratore autonomo a titolo di rimborso spese per l’esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente al committente, non concorrono più alla formazione del reddito.

A partire dall’anno d’imposta 2025, i rimborsi spese di trasferta effettuati nel rispetto del nuovo art. 54 del TUIR non saranno più considerati “compensi” e, di conseguenza, non saranno soggetti a ritenuta d’acconto. Specularmente, le spese sostenute ed oggetto di riaddebito analitico saranno indeducibili.

Le spese potranno però essere dedotte nel caso in cui il rimborso non venga effettuato perché:

  • il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
  • la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente è risultata infruttuosa;
  • il diritto alla riscossione del credito si è prescritto;
  • nel caso in cui le spese stesse non siano rimborsate dal committente entro un anno dalla loro fatturazione, se l’ammontare del compenso e delle spese, complessivamente considerati, è inferiore a 2.500 euro.

La novità non coinvolge:

  • il profilo IVA: i rimborsi spese restano imponibili IVA e non esclusi ex art. 15 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto non “anticipate in nome e per conto” del committente;
  • il rimborso spese a forfait: in questa fattispecie il rimborso ricevuto continua ad essere trattato come un compenso imponibile e specularmente le spese effettivamente sostenute, per i professionisti in regime ordinario, continueranno ad essere deducibili con le regole previste per le spese di vitto e alloggio e di rappresentanza.

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Proroga per la fattura elettronica per operatori sanitari

Il decreto Milleproroghe ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 il divieto di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari.

La precedente scadenza del 31 marzo 2025 era stata fissata dallo stesso Decreto.

Per tutto il 2025, le fatture per prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche dovranno essere emesse in formato cartaceo. O, in alternativa, in formato elettronico non in transito dallo SdI.

Dunque gli operatori sanitari fatturano ancora con il cartaceo per le prestazioni rese ai privati. Ci sono dei casi in cui però anche i soggetti in esame sono tenuti alla fatturazione elettronica tramite SdI, ad esempio nel caso di fatturazione di prestazioni sanitarie a “soggetti giuridici”.

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Versamento entro il 31 marzo 2025 per il ravvedimento speciale

Per i soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi di imposta 2024 e 2025, è ora possibile adottare il regime di ravvedimento (cosiddetto “ravvedimento speciale”).

L’esercizio di tale opzione consente di ottenere, anche con riferimento alle annualità dal 2018 al 2022 ancora accertabili, l’esclusione dalle rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, nonché quelle di cui all’art. 54, secondo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.

L’eventuale adesione al ravvedimento speciale potrà avvenire solo mediante presentazione, entro il 31 marzo 2025, del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive.

L’adesione o meno al ravvedimento speciale rappresenta per il contribuente che ha già aderito al concordato preventivo biennale (CPB) una scelta facoltativa. L’adesione potrebbe rivelarsi “inutile” per i contribuenti che non sarebbero comunque stati soggetti a una verifica rientrante tra quelle disattivate dall’adesione; ma è una informazione che oggi non è disponibile né ragionevolmente prevedibile.

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Rottamazione cartelle: online il servizio per chiedere la domiciliazione bancaria delle rate

Tra le modalità disponibili per effettuare i versamenti derivanti dalla cosiddetta rottamazione-quater delle cartelle, i contribuenti possono scegliere di attivare il servizio di addebito diretto sul conto corrente, che consente di evitare “dimenticanze”.

Ricordiamo che il mancato versamento di una rata, eseguito oltre il termine ultimo, oppure il versamento di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, determina la perdita dei benefici della definizione agevolata.

L’attivazione del mandato di addebito diretto (Sdd) delle rate della definizione agevolata può essere richiesta utilizzando il servizio disponibile nell’area riservata del sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione: dalla sezione “Definizione agevolata” si entra nel servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” dove il contribuente può visualizzare il riepilogo dei piani di pagamento attivi a lui intestati e per ciascuno compilare la richiesta.

Inviata la richiesta, il sistema genera una e-mail di presa in carico che arriva all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di domanda. Successivamente, una seconda e-mail comunicherà l’esito della richiesta e la rata che sarà pagata con l’addebito sul conto corrente. Affinché la domiciliazione sia valida per la prima rata in scadenza, il contribuente deve ricevere la conferma dell’attivazione del servizio non oltre i 10 giorni lavorativi antecedenti il temine della rata stessa.

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Definizione di micro, piccola e media impresa

In Italia, la normativa di riferimento è la Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, che definisce le microimprese, piccole e medie imprese in base a criteri precisi.

Le imprese si suddividono in tre categorie:

  • Microimpresa:
    • Meno di 10 occupati
    • Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
  • Piccola impresa:
    • Meno di 50 occupati
    • Fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
  • Media impresa:
    • Meno di 250 occupati
    • Fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro

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Imprese in contabilità semplificata: obbligo di dettaglio delle rimanenze di magazzino

Con l’Ordinanza n. 1861 del 27 gennaio 2025, la Corte di Cassazione, esprimendosi in tema di imposte sui redditi di impresa, ha chiarito che anche le imprese minori in contabilità semplificata sono tenute a indicare annualmente, nel registro degli acquisti ai fini IVA, il valore delle rimanenze, riportando la suddivisione dei beni in categorie omogenee, per tipologia e quantità, in conformità alla disciplina tributaria sulla valutazione delle rimanenze, non potendo limitarsi all’annotazione dell’importo globale.

L’assenza di tali indicazioni di dettaglio, qualora richieste dai verificatori, può essere sanata dal contribuente nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica. In caso contrario, l’Amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all’accertamento induttivo.