Agosto 24

SOMMARIO


Approvato il decreto correttivo su concordato e adempimenti

Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 26 luglio 2024, ha approvato in via definitiva il decreto che contiene disposizioni correttive e integrative di tre decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega per la riforma fiscale:

  • il D.Lgs. n. 221/2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo;
  • il D.Lgs. n. 1/2024, su razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari e, infine,
  • il D.Lgs. n. 13/2024, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale.

Il testo definitivo del decreto non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma da quanto è emerso tra le principali novità segnaliamo:

  • fissata al 31 ottobre la scadenza per l’invio delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’IRAP;
  • ampliamento da 30 a 60 giorni del termine per il pagamento, integrale o della prima rata, degli avvisi bonari;
  • modifica al concordato preventivo biennale con l’introduzione di un regime di tassazione opzionale, applicabile al reddito incrementale concordato, con aliquote variabili dal 10% al 15%, in base all’affidabilità fiscale del singolo contribuente. In particolare, in base alla bozza del testo:
    • per i contribuenti che nell’anno 2023 avranno raggiunto un voto almeno pari a 8 la misura dell’imposta sostitutiva sarà del 10%;
    • per i contribuenti con un voto inferiore a 8 e fino a 6, l’aliquota sarà del 12%;
    • per i contribuenti con voto insufficiente, l’aliquota sarà pari al 15%.
  • proroga per la quinta rata della rottamazione-quater, scaduta il 31 luglio 2024, fino al 15 settembre 2024.

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Ravvedimento meno caro per le violazioni compiute dal prossimo 1° settembre

È stato riformato l’istituto del ravvedimento operoso.

Si ricorda che il ravvedimento operoso consiste nella possibilità di mettersi in regola spontaneamente applicando sanzioni ridotte fino a un massimo di un decimo del minimo, in base al tempo trascorso dalla violazione e a una serie di condizioni da considerare.

La modifica introdotta riguarda le sanzioni amministrative, che sono state rese generalmente meno onerose per le violazioni che saranno commesse dal prossimo 1° settembre 2024.

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Ferie e altre sospensioni attività per oltre 12 giorni: registro telematico corrispettivi

Si ricorda che in relazione all’interruzione dell’attività del registratore telematico dei corrispettivi, è previsto che: “Nel caso in cui l’interruzione dell’attività sia superiore ai 12 giorni (ad esempio ferie lunghe, chiusura stagionale, inutilizzo temporaneo, ecc.) o se l’esercente non fosse in grado di conoscere la durata del periodo di inattività e di comunicarla a priori, il Registratore Telematico deve prevedere la possibilità di predisporre l’invio di un evento di tipo “fuori servizio”, codice 608, per comunicare al sistema l’inizio del periodo di inattività. In questo caso il RT tornerà “in servizio” alla prima trasmissione utile.”

La comunicazione di inattività/interruzione superiore a 12 giorni non è obbligatoria e non sono previste sanzioni in caso di inadempimento, ma è opportuna al solo fine di evitare che l’Agenzia delle Entrate invii all’esercente una richiesta di chiarimenti. Se il periodo di chiusura/interruzione è inferiore a 12 giorni, l’Agenzia delle Entrate non rileva nessuna anomalia. Diversamente, se il periodo di chiusura/interruzione è superiore a 12 giorni, l’Agenzia invierà una comunicazione (PEC) all’esercente con la richiesta di chiarimenti.

Quest’ultimo comunicherà all’Agenzia il motivo della mancata trasmissione per chiusura/interruzione (ferie, malattia, ecc.), periodo che coinciderà al flusso di dati “zero” che il RT, alla riapertura, avrà automaticamente trasmesso alla stessa Agenzia.

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Riscossione importi dal GSE per impianto fotovoltaico: come indicarli in dichiarazione

Rientrano nella categoria dei “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente” e, pertanto, devono essere riportati nella precompilata con il codice 1, nel rigo D5 del modello 730 (quadro D – Altri redditi) i proventi derivanti dalla vendita dell’energia prodotta in eccedenza rispetto al proprio fabbisogno.

Per chi presenta il modello Redditi Persone fisiche, il rigo in cui indicare tali redditi è RL14 (colonna 2).

I contributi ricevuti dal proprietario dell’impianto fotovoltaico (persona fisica non esercente attività d’impresa), che per la vendita dell’eccedenza di energia utilizza il regime del “ritiro dedicato”, infatti, rappresentano fiscalmente “redditi diversi” e vanno indicati nella dichiarazione dei redditi.

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Agevolazione prima casa salva per chi non trasferisce la residenza nei 18 mesi ma rivende e ricompra

Con la recente ordinanza n. 20158 depositata il 22 luglio 2024, la Cassazione ha confermato che il contribuente persona fisica che compra un immobile abitativo nel Comune X impegnandosi a trasferirvi la residenza entro 18 mesi, non perde l’agevolazione “prima casa” applicata in atto se, prima dello scadere dei 18 mesi, vende lo stesso immobile e, entro un anno, acquista un nuovo immobile abitativo “prima casa” nel Comune Y, in cui aveva già la residenza.

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