SOMMARIO
- Rottamazione-quater: ufficializzata la proroga di due mesi per la presentazione dell’istanza di adesione
- Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità
- Contrasto alle partite IVA “apri e chiudi”
Rottamazione-quater: ufficializzata la proroga di due mesi per la presentazione dell’istanza di adesione
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge che, tra le altre cose, interviene prorogando alcuni termini legislativi in scadenza nel settore fiscale.
Nell’ambito della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, il decreto prevede che il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possa essere effettuato:
- in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (non più quindi entro il 31 luglio 2023);
- nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2% annuo.
La manifestazione della volontà di procedere alla definizione dovrà essere resa entro il 30 giugno 2023 (e non più entro il 30 aprile 2023) e potrà essere integrata entro la stessa data.
La comunicazione da parte dell’agente della riscossione delle somme dovute potrà avvenire entro il 30 settembre 2023 (e non più entro il 30 giugno).
Posticipata, inoltre, al 31 ottobre 2023 (dal 31 luglio 2023), la data alla quale le dilazioni sospese saranno automaticamente revocate.
Spese mediche con e senza obbligo di tracciabilità
La detrazione IRPEF (19%) degli oneri sostenuti dai contribuenti, tra i quali rientrano le spese sanitarie, spetta se il pagamento è stato effettuato con versamento bancario, postale o altri sistemi “tracciabili”.
Fanno però eccezione a questa regola le spese per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché quelle relative alle prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha già avuto occasione di chiarire che il requisito richiesto dalla norma sulla tracciabilità dei pagamenti, in vigore dal 1° gennaio 2020, non modifica i presupposti stabiliti per la detraibilità degli oneri dall’IRPEF come, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi.
A prescindere dall’esecutore materiale del pagamento, l’onere si considera comunque sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa (fattura, ricevuta o documento commerciale).
Contrasto alle partite IVA “apri e chiudi”
Uno degli obiettivi dichiarati dal Governo in ambito fiscale è stato quello di contrastare il fenomeno delle partite IVA “apri e chiudi” e quindi l’evasione e le frodi fiscali perpetrate attraverso la costituzione di imprese individuali o S.R.L. semplificate, che operano per brevi periodi violando obblighi fiscali e contributivi per poi scomparire, sottraendosi di fatto a ogni attività di riscossione.
Con la legge di Bilancio 2023 il Governo ha previsto che, in occasione dell’attribuzione del numero di partita IVA, vengano svolte specifiche analisi del rischio per intercettare i soggetti “fiscalmente pericolosi”, con conseguente invito a esibire i documenti attestanti l’effettivo esercizio di un’attività economica.
Con apposito Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente definito le disposizioni attuative e quindi i criteri, le modalità e i termini di attuazione dell’attività di controllo e di analisi del rischio, ai fini della verifica dei dati forniti per il rilascio di nuove partite IVA.
In particolare, sono stati rafforzati i controlli e gli accessi già previsti dalla norma IVA, diretti a riscontrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l’attribuzione del numero di partita IVA, in linea con i criteri UE, in relazione alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro le frodi.
In caso di partita IVA “sospetta”, l’Ufficio competente convocherà il contribuente per fornire le spiegazioni richieste e per chiedere ulteriore documentazione contabile al fine di chiarire determinati aspetti oscuri dell’attività e a ottenere la prova del possesso della soggettività passiva dell’imposta, consistente nell’effettivo svolgimento dell’attività di impresa o lavoro autonomo.
Qualora i dubbi dell’Ufficio non venissero dissipati, l’Agenzia delle Entrate provvederà:
- a emanare un provvedimento di cessazione della partita IVA;
- a disporre la sua esclusione dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie;
- nonché all’erogazione della sanzione di euro 3.000 di cui risponderà il contribuente destinatario del provvedimento di cessazione.
Il contribuente sanzionato avrà comunque la possibilità di riaprire la partita IVA, ma soltanto integrando la richiesta con il deposito di una garanzia fideiussoria (assicurativa o bancaria) della durata di 3 anni dal rilascio di ammontare non inferiore a 50.000 euro.
In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione sarà pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.