SOMMARIO
- Il “ravvedimento speciale” per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale
- Rateizzazione cartelle di pagamento: aggiornata la guida delle Entrate
- Agevolazioni prima casa: il regime di comunione legale non deroga alle regole ordinarie
Il “ravvedimento speciale” per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale
Il D.L. n. 113/2024 (cd. decreto “Omnibus”) prevede che i soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale (CPB), potranno beneficiare di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta 2018-2022, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP.
Per chi aderirà al ravvedimento speciale non potranno essere effettuate le rettifiche del reddito d’impresa o lavoro autonomo ex artt. 39, D.P.R. n. 600/1973 e in tema IVA, ex art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972.
Non si potranno quindi effettuare:
- accertamenti analitici sui redditi/IRAP;
- accertamenti analitico-induttivi sui redditi/IRAP e IVA (per esempio il cosiddetto “tovagliometro” per i ristoratori);
- accertamenti induttivi sui redditi/IRAP.
Non è possibile escludere a priori alcuna rettifica ai fini IVA, fatto salvo il caso ex art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. n. 633/1972.
La norma prevede tuttavia importanti limitazioni:
- il ravvedimento speciale non si perfeziona se il pagamento dell’imposta sostitutiva è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento di cui all’art. 6-bis, Legge n. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti; per il solo periodo d’imposta 2018, il ravvedimento non si perfeziona se i suddetti atti sono stati notificati entro il 9 ottobre 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 113/2024;
- la copertura offerta dal ravvedimento speciale viene meno:
- in caso di mancato perfezionamento della sanatoria per decadenza dalla rateazione;
- se, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, dovesse ricorrere una delle cause di decadenza dal CPB specificamente previste;
- in caso di applicazione di una misura cautelare, notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti di cui al D.Lgs. n. 74/2000, commesso nei medesimi periodi d’imposta.
L’attività di accertamento relativa ai periodi di imposta oggetto del ravvedimento speciale viene quindi significativamente limitata, ma non del tutto esclusa. E in ogni caso non sarà preclusa per l’Agenzia delle Entrate e per la Guardia di Finanza la facoltà di richiedere al contribuente informazioni e documenti, nonché di accedere presso la sua sede per effettuare verifiche.
Devono considerarsi esclusi dalla copertura del ravvedimento speciale gli accertamenti in materia di abuso del diritto di cui all’art. 10-bis dello Statuto del contribuente, quelli inerenti gli accertamenti sintetici eseguiti nei confronti di soggetti titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo di cui all’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, quelli in relazione ai quali viene contestata l’interposizione fittizia di cui all’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, nonché gli accertamenti dei crediti d’imposta di natura agevolativa, come quelli normalmente indicati nel quadro RU del modello Redditi dai titolari dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo.
Segnaliamo infine che per i soggetti ISA che aderiscono al concordato biennale e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento speciale, i termini per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2027.
Rateizzazione cartelle di pagamento: aggiornata la guida delle Entrate
Tra le possibilità a disposizione dei contribuenti che vogliono mettersi in regola con il versamento delle somme richieste da Agenzia Entrate Riscossioni in avvisi e cartelle di pagamento, ma non riescono a pagare in un’unica soluzione, è prevista la rateizzazione delle somme.
I contribuenti possono chiedere ad Agenzia delle entrate-Riscossione di rateizzare le somme da versare in base all’ammontare del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate.
Le rateizzazioni possono essere concesse per una durata massima di 6 anni in caso di rateizzazione ordinaria, e 10 anni, in caso di rateizzazione straordinaria, prorogabili, e compatibilmente con il limite minimo di 50 euro a rata.
Nella Guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, aggiornata a settembre 2024, tutte le informazioni utili su come e quando è possibile richiedere di rateizzare il debito: quali somme sono rateizzabili, come presentare la domanda, le modalità di pagamento delle rate e gli effetti della rateizzazione o dell’eventuale decadenza.
Agevolazioni prima casa: il regime di comunione legale non deroga alle regole ordinarie
Per il godimento delle agevolazioni fiscali cd. “prima casa” occorre che l’acquirente dichiari in seno all’atto di acquisto di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare, e di non averne in precedenza, fruito, neppure pro quota, in riferimento all’intero territorio nazionale.
La circostanza che l’acquisto si attui per effetto del regime della comunione legale non costituisce, in assenza di specifiche disposizioni in tal senso, eccezione alla regola anzidetta.
Nel caso d’acquisto di un fabbricato con richiesta delle agevolazioni prima casa, da parte di un soggetto coniugato in regime di comunione legale dei beni, le dichiarazioni prescritte dalla legge devono riguardare non solo il coniuge intervenuto nell’atto, ma anche quello non intervenuto e devono essere necessariamente rese da quest’ultimo.