Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili a destinazione abitativa godono dell’aliquota IVA ridotta del 10%.
La Legge di Bilancio 2018, confermando i vari chiarimenti forniti dall’Agenzia Entrate negli anni 2015 e 2016, ha stabilito che, ai fini dell’individuazione dei beni significativi di una fornitura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, occorre fare riferimento all’accordo contrattuale stipulato tra i contraenti.
La fattura emessa dal prestatore che effettua l’intervento deve riportare il servizio oggetto della prestazione ma anche i beni di valore significativo che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso.
Quali sono i beni significativi?
I beni di importo significativo sono individuati in:
- ascensori e montacarichi
- infissi interni ed esterni
- caldaie
- videocitofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
- sanitari e rubinetteria da bagno
- impianti di sicurezza
Il valore dei beni significativi deve risultare dall’accordo contrattuale stipulato e non può essere inferiore al prezzo d’acquisto dei beni stessi.
Come si applica l’IVA ridotta?
Ai beni significativi è applicabile l’aliquota IVA del 10% solo sulla parte che corrisponde al corrispettivo totale al netto dei beni significativi, ossia sulla fornitura di altri beni non significativi e sulla manodopera; sull’eventuale parte residua del valore dei beni significativi si applica invece l’aliquota IVA dei beni stessi.
In pratica
Ad esempio, nel seguente caso:
Valore del contratto | 10.000 |
---|---|
di cui: | |
- Valore bene significativo | 7.000 |
- Valore manodopera e beni non significativi | 3.000 |
è necessario fare il seguente conteggio:
Imponibile | % IVA | IVA | |
---|---|---|---|
IVA su manodopera e beni non significativi | 3.000 | 10 | 300 |
IVA su bene significativo (ma fino a concorrenza di quanto sopra) | 3.000 | 10 | 300 |
IVA su importo residuo del bene significativo | 4.000 | 22 | 880 |
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