Il comma 56, dell’articolo 1, della Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una importante agevolazione, a favore di chi acquista un immobile abitativo da una impresa di costruzione, permettendo il recupero del 50% dell’IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate. pagata, mediante una detrazioneImporto che si sottrae, riducendolo, dal tributo da pagare. dalle tasse, spalmata in 10 quote annuali, a condizione che si tratti di una abitazione classificata con classe energetica A oppure B.
Chi può usufruirne
L’agevolazione è concessa a tutti i soggetti che producono redditi assoggettati ad IRPEFImposta personale e progressiva che colpisce i redditi, di qualsiasi natura, posseduti dalle persone fisiche, residenti e non nel territorio dello Stato. Mentre per i primi a essere tassati sono tutti i redditi, ovunque prodotti, i non residenti sono soggetti... (imposta sul reddito delle persone fisicheImposta personale e progressiva che colpisce i redditi, di qualsiasi natura, posseduti dalle persone fisiche, residenti e non nel territorio dello Stato. Mentre per i primi a essere tassati sono tutti i redditi, ovunque prodotti, i non residenti sono soggetti...), e quindi riguarda tutti i soggetti privati.
L’agevolazione è limitata agli acquisti effettuati nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.
Gli immobili agevolabili
L’immobile, per poter usufruire dell’agevolazione, deve:
- essere un immobile di tipo abitativo, quindi con destinazione residenziale. Si ha diritto all’agevolazione, pertanto, sia se si acquista la “prima casa”, piuttosto che la “seconda casa” ed anche in caso di acquisto di un immobile abitativo da concedere in affitto. Non viene fatta alcuna distinzione tra le abitazioni “di lusso” e quelle “non di lusso”.
- avere prestazioni energetiche di classe A oppure B
L’immobile deve essere essere acquistato dall’impresa costruttrice, in quanto è questa la situazione in cui l’acquisto è assoggettato ad IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate.. Al momento non è stato chiarito se è agevolato anche l’acquisto nei confronti dell’impresa ristrutturatrice.
L’impresa di costruzione, al momento della vendita dell’immobile abitativo, ha l’obbligo di applicare l’IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate. se la vendita avviene entro 5 anni dal termine dei lavori di costruzione, mentre per le vendite che si verificano dopo i 5 anni dal termine lavori, l’impresa ha facoltà di applicare o meno l’IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate..
Quando si effettua l’acquisto di una abitazione, da parte di una impresa costruttrice, si applicano le seguenti aliquoteÈ la percentuale da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta. Può essere fissa (come, nel caso dell'Ires) ovvero progressiva, che cresce all'aumentare della base imponibile (ad esempio, l'Irpef). IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate.:
- 4% in caso di acquisto di una abitazione “non di lusso” (cioè classificata da A/2 ad A/7 ed A/11) da parte di chi possiede i requisiti per l’acquisto come “prima casa”
- 10% in caso di acquisto di una abitazione “non di lusso”, da parte di chi non ha i requisiti “prima casa”
- 22% in caso di acquisto di abitazione “di lusso” (cioè classificata A/1, A/8, A/9) da parte di chiunque
Al momento non è stato chiarito se l’agevolazione spetta anche sulle pertinenze (box, cantine, posti auto, ecc.) acquistate congiuntamente all’abitazione.
Ammontare dell’agevolazione
L’agevolazione, consistente nella concessione di una detrazioneImporto che si sottrae, riducendolo, dal tributo da pagare. fiscale da applicare sull’IRPEFImposta personale e progressiva che colpisce i redditi, di qualsiasi natura, posseduti dalle persone fisiche, residenti e non nel territorio dello Stato. Mentre per i primi a essere tassati sono tutti i redditi, ovunque prodotti, i non residenti sono soggetti...:
- è di importo pari al 50% dell’IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate. pagata al momento dell’acquisto dell’unità abitativa
- deve essere ripartita in 10 quote annuali di uguale importo
Considerazioni
La novità apportata dalla Legge di Stabilità va nella direzione di incentivare le vendite degli immobili abitativi, consentendo all’acquirente di ridurre l’incidenza dell’IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate. pagata all’impresa.
Va pertanto considerata una iniziativa decisamente lodevole, i cui frutti potranno essere valutati solo al termine di questo nuovo anno.
Se l’articolo ti è stato utile o ha riscosso il tuo interesse, condividilo con altri.
Se hai dei dubbi o necessiti di approfondimenti, scrivi nei commenti.
Buongiorno,
rimane in vigore la norma sul credito d’imposta correlato alla prima casa?
Mi spiego meglio: se vendo un immobile e ne acquisto un altro soggetto a Iva posso scalare le imposte del primo dal secondo in dichiarazione dei redditi. Quindi come applichiamo questa agevolazione? Possiamo sia scalare che chiedere il rimborso del 50%????
Buongiorno Ivan,
la domanda che poni è decisamente interessante.
Ad oggi l’Agenzia delle Entrate non si è ancora pronunciata con circolari esplicative sulle modalità di utilizzo del nuovo credito di imposta del 50% dell’IVA pagata al costruttore.
La Legge di Stabilità 2016, che ha introdotto tale credito, non riporta alcuna esclusione di precedenti agevolazioni.
Allo stato attuale, pertanto, la risposta alla tua ultima domanda è positiva: vale a dire che si possono fruire entrambi le agevolazioni, sia quella relativa al riacquisto della prima casa (Legge 448/1998 articolo 7) che quella relativa all’acquisto da impresa di costruzione (Legge Stabilità 2016, art.1, comma 56).