Anche le persone del medesimo sesso legate dal rito civile possono usufruire dello sconto fiscale per le ristrutturazioni edili, già dal 2016. Inoltre le coppie di fatto, se conviventi, possono detrarre le medesime spese di ristrutturazione senza dover stipulare alcun contratto di comodato, in quanto è sufficiente la dimostrazione anagrafica della convivenza.
Queste le due importanti novità che riguardano il beneficio fiscale concesso a favore di chi sostiene spese di ristrutturazione edilizia.
Chi detrae le spese per lavori di ristrutturazione edilizia
La detrazioneImporto che si sottrae, riducendolo, dal tributo da pagare. fiscale collegata alle spese per il recupero del patrimonio edilizio spetta a tutte le persone fisiche.
La detrazioneImporto che si sottrae, riducendolo, dal tributo da pagare., pari al 50% delle spese sostenute, viene ripartita in 10 anni e spetta a coloro che possiedono o detengono, sulla base di un “titolo idoneo”, l’immobile su cui sono stati fatti i lavori.
Ecco l’elenco dettagliato dei soggetti a cui spetta lo sconto fiscale:
- il proprietario o nudo proprietario dell’abitazione
- il titolare di un diritto reale di godimento (nudo proprietario, usufruttuario, coniuge superstite titolare del diritto di abitazione)
- il comodatario
- il locatario
- i soci di cooperativa
- gli imprenditori individuali per beni diversi da quelli strumentali e merce
- i soci di società semplice, o in nome collettivo, o in accomandita semplice (sempre con riferimento a immobili diversi da quelli strumentali e merce)
- i familiari conviventi (coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado) del possessore intestatario dell’immobile
- il coniuge al quale la sentenza di separazione ha assegnato l’immobile intestato all’altro coniuge
- i soci di cooperative a proprietà indivisa a cui è stato assegnato l’alloggio ancorché il mutuo non sia ancora frazionato, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile
Per chi si affida per la ristrutturazione ad imprese edili è detraibile il 50% dell’intera spesa risultante dalla fatturaDocumento che deve essere emesso dai soggetti passivi Iva quando effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi. pagata con apposito bonifico “ristrutturazioni”, mentre per chi esegue i lavori in economia si detrae il 50% della fatturaDocumento che deve essere emesso dai soggetti passivi Iva quando effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi. dei soli materiali, sempre pagata con bonifico “ristrutturazioni”.
La casa utilizzata da coppie dello stesso sesso con rito civile
Una recente legge del 2016 ha equiparato il vincolo prodotto dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso a quello derivante dal matrimonio.
Di conseguenza, ai fini della detrazioneImporto che si sottrae, riducendolo, dal tributo da pagare., se le spese di ristrutturazione dell’immobile sono sostenute da un soggetto non proprietario o non detentore dell’immobile ma unito civilmente con il possessore o detentore dell’immobile, tali spese possono essere detratte da colui che le ha sostenute, se vi sono tutti i presupposti previsti dalla legge.
La casa utilizzata da coppie di fatto
Anche per le coppie di fatto vi sono delle importanti novità in merito alla possibilità di utilizzo della detrazioneImporto che si sottrae, riducendolo, dal tributo da pagare. per lavori di ristrutturazione.
Infatti, in caso di coppie di fatto è stato previsto che la disponibilità dell’immobile da parte del convivente è insito nella convivenza stessa, senza che vi sia la necessità (come era previsto in precedenza) di stipulare un contratto di comodato.
Pertanto, il convivente non proprietario dell’immobile può fruire della detrazioneImporto che si sottrae, riducendolo, dal tributo da pagare. per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si verificaAttività svolta dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di finanza per controllare il regolare adempimento degli obblighi tributari, che si conclude mediante la stesura di un verbale di constatazione in cui sono indicate le eventuali violazioni rilevate e... il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale della coppia (come ad esempio, per la casa al mare).
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