Dal 1° gennaio 2021 entrano in vigore alcune novità relative al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, tra cui la nuova procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta stessa.
Liquidazione automatica
Dal 2021 l’Agenzia Entrate provvede, in ciascun trimestre solare, all’integrazione delle fatture elettroniche che non riportano l’indicazione dell’imposta di bollo, nei casi in cui sia invece dovuta.
Chi emette erroneamente la fattura, senza l’indicazione dell’imposta di bollo, verrà avvisato telematicamente entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre.
Scadenze di versamento
Dal 2021 cambiano anche le scadenze entro cui effettuare il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
Il pagamento dell’importo dovuto, in riferimento alle fatture emesse nel 1°, 3° e 4° trimestre solare, va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo.
Il versamento dell’imposta dovuta, invece, sulle fatture relative al 2° trimestre solare va effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo.
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Ecco il riepilogo delle nuove scadenze dal 2021:
- 1° trimestre: entro il 31 maggio 2021
- 2° trimestre: entro il 30 settembre 2021
- 3° trimestre: entro il 30 novembre 2021
- 4° trimestre: entro il 28 febbraio 2022
Soglia di versamento
Novità anche sul fronte del versamento dell’imposta di bollo che può essere effettuato:
- per il 1° trimestre, alla scadenza del termine per il 2° trimestre, se l’importo dovuto non supera 250 euro;
- per il 1° e 2° trimestre, alla scadenza del termine per il 3° trimestre, se la somma degli importi dovuti per primo e secondo trimestre non supera in totale 250 euro.
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