Bitcoin e altre criptovalute sono sempre più popolari come investimenti e per transazioni online.
È importante capire come dichiarare correttamente i guadagni e le spese legate a queste criptovalute: l’Agenzia delle Entrate e le decisioni dei giudici tributari hanno fornito indicazioni in merito.
Criptovalute e fisco: le cose da sapere
Le criptovalute, come il Bitcoin, Ethereum, Cardano e LiteCoin, stanno diventando sempre più popolari come monete digitali.
Le persone le usano per investire e fare acquisti online. In Italia sono state introdotte delle regole riguardo a queste criptovalute per combattere il rischio di riciclaggio di denaro sporco.
Secondo la definizione del legislatore, le criptovalute sono rappresentazioni digitali di valore che non vengono emesse da una banca o da un’autorità governativa. Non sono necessariamente collegate a una valuta ufficiale e vengono usate come mezzo di pagamento per acquistare beni e servizi online.
L’Agenzia delle Entrate ha definito il Bitcoin come una moneta “virtuale” usata come alternativa al denaro tradizionale. I Bitcoin non esistono fisicamente, sono solo numeri digitali. La loro creazione e circolazione si basano su codici crittografici e calcoli algoritmici complessi.
Alle criptovalute si applicano le regole valide per le valute tradizionali, come se si trattasse, ad esempio, di dollari o altre valute.
Monitoraggio fiscale criptovalute e quadro RW
Se possiedi delle criptovalute devi sempre indicarle nel tuo modello di dichiarazione dei redditi.
Le criptovalute vengono considerate come valute estere tradizionali e pertanto devi compilare il quadro RW destinato al monitoraggio fiscale degli investimenti all’estero e delle attività finanziarie all’estero che possono generare redditi in Italia.
Quando dichiari le criptovalute, devi indicare il loro valore in euro alla fine dell’anno (o alla data di vendita se le hai vendute durante l’anno). Puoi utilizzare il tasso di cambio indicato sul sito dove hai effettuato gli investimenti.
Inoltre, devi indicare nella colonna 3 il codice “14 – Altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali”.
Non è obbligatorio compilare la colonna 4 con il codice dello Stato estero corrispondente.
Inoltre, non devi pagare l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) sulle criptovalute perché sono considerate come valute estere.
È importante prestare attenzione a compilare correttamente il quadro RW, poiché l’omissione o la compilazione errata può comportare sanzioni amministrative che vanno dal 3% al 15% delle somme non dichiarate.
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Tasse plusvalenze criptovalute e quadro RT
Le persone che detengono criptovalute a scopo personale e non come parte di un’attività aziendale non hanno obblighi fiscali diretti.
Allo stesso modo, le operazioni di acquisto e vendita di criptovalute non sono soggette a tassazione sul reddito.
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le valute virtuali, detenute al di fuori di un’attività aziendale, possono generare un reddito tassabile in base alle regole dell’articolo 67 del TUIR.
Questo avviene quando la giacenza media dei “wallet”, i portafogli elettronici, detenuti dal contribuente supera i 51.645,69 euro (calcolati al cambio di inizio periodo) per almeno 7 giorni lavorativi.
In tal caso, la plusvalenza deve essere dichiarata nel quadro RT del modello di dichiarazione dei redditi PF e deve essere pagata un’imposta sostitutiva del 26%, senza alcuna franchigia.
È importante notare che la plusvalenza è rilevante solo al momento della vendita della criptovaluta, a condizione che si superi la soglia di riferimento (51.645,69 euro). La semplice detenzione di criptovalute non comporta alcun obbligo fiscale.
A causa della volatilità delle criptovalute, è essenziale che il contribuente conservi la documentazione necessaria per ricostruire gli acquisti di valute virtuali.
Questa documentazione dovrebbe includere il tasso di cambio storico, che è necessario per determinare il costo della criptovaluta. Questo valore verrà poi confrontato con il ricavo ottenuto dalla vendita al fine di calcolare la plusvalenza o la minusvalenza (che ha rilevanza fiscale).
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