Il regime fiscale del rientro dei cervelli, noto anche come regime degli impatriati, è una importante opportunità per lavoratori e professionisti che vogliono tornare a lavorare in Italia.
Lo scopo del rientro dei cervelli è di attrarre in Italia lavoratori qualificati che hanno maturato esperienze professionali all’estero, proponendo loro una forte riduzione della tassazione fiscale sul reddito realizzato in Italia.
Il regime fiscale del rientro dei cervelli ha subìto importanti cambiamenti a partire dal 2024.
Se stai valutando di rientrare in Italia e vuoi conoscere cosa è cambiato rispetto agli anni precedenti, è necessario che tu conosca bene le nuove norme, per poter fare una scelta consapevole.
In questo articolo ti spiego le novità che riguardano:
- la tassazione agevolata;
- il periodo di non residenza;
- il mantenimento della residenza;
- la qualifica dei lavoratori;
- la durata dell’agevolazione.
Rientro dei cervelli e tassazione agevolata 2024
Il nuovo regime del rientro dei cervelli prevede che non venga tassato il 50% del reddito complessivo prodotto in Italia.
Se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore o in caso di nascita (o adozione) di un minore durante il periodo di agevolazione, il reddito complessivo non viene tassato per il 60%.
Viene introdotto un limite massimo annuo di reddito agevolabile, stabilito in 600.000 euro.
Viene disposto che lo sconto fiscale si applica:
- ai redditi di lavoro dipendente e assimilati;
- ai redditi di lavoro autonomo.
Cosa è cambiato?
Fino al 2023:
- l’agevolazione consisteva nella detassazione del 70% del reddito complessivo, aumentato al 90% per i lavoratori che si trasferivano nelle Regioni del Sud;
- non esisteva un tetto massimo di reddito agevolabile;
- erano agevolati anche i redditi d’impresa, in forma individuale.
Rientro dei cervelli e periodo di non residenza
Il nuovo regime del rientro dei cervelli si applica ai lavoratori che non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 anni precedenti al loro trasferimento.
Se il lavoratore che rientra in Italia prosegue l’attività lavorativa alle dipendenze dello stesso datore di lavoro (o di uno appartenente allo stesso gruppo), la permanenza all’estero deve essere di:
- 6 anni, se il lavoratore non ha lavorato in Italia a favore dello stesso datore di lavoro;
- 7 anni, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, ha lavorato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro.
Cosa è cambiato?
Fino al 2023 era richiesto al lavoratore la mancanza di residenza fiscale in Italia nei 2 anni precedenti il trasferimento.
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Rientro dei cervelli e mantenimento della residenza
L’agevolazione per il rientro dei cervelli si applica a condizione di mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno 4 anni.
Resta invariato l’impegno del lavoratore a svolgere l’attività lavorativa prevalentemente in Italia, quindi per almeno 183 giorni all’anno.
Se la residenza fiscale italiana non è mantenuta per almeno 4 anni consecutivi, il lavoratore decade dall’agevolazione e l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero delle imposte non versate e dei relativi interessi.
Cosa è cambiato?
Fino al 2023 era richiesto al lavoratore il mantenimento della residenza fiscale in Italia per almeno 2 anni consecutivi.
Rientro dei cervelli e qualifica dei lavoratori
Le nuove regole del rientro dei cervelli restringono le tipologie di lavoratori a cui spetta l’incentivo.
Ora, infatti, accedono all’agevolazione solo i lavoratori con requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Cosa è cambiato?
Fino al 2023 non c’era alcuna distinzione tra i lavoratori per tipologia di attività svolta e non era richiesta nessuna qualifica o specializzazione.
Rientro dei cervelli e durata dell’agevolazione
La durata dell’agevolazione resta invariata a 5 anni dal trasferimento della residenza fiscale in Italia.
In via eccezionale, per il lavoratore che trasferisce la residenza anagrafica in Italia nell’anno 2024 il beneficio fiscale si applica per ulteriori 3 periodi d’imposta, a condizione che abbia acquistato, entro il 31 dicembre 2023 e, comunque, nei 12 mesi precedenti il trasferimento, un immobile destinato alla sua residenza abituale in Italia.
Cosa è cambiato?
Fino al 2023 la durata dell’agevolazione poteva essere prorogata per ulteriori 5 anni in caso di acquisto di un immobile di tipo residenziale o in presenza di figli minori o a carico, al rientro in Italia.
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Cosa cambia per chi è rientrato in Italia prima del 2024 (es 2020) soprattutto relativamente alla proroga dell’agevolazione per ulteriori 5 anni a seguito di aquisto immbile o figli a carico? Grazie.
Buongiorno Andrea,
le modifiche al regime degli impatriati, a partire dal 2024, non riguardano chi era già rientrato in Italia in anni precedenti.
Nel caso specifico, in presenza di acquisto di abitazione principale oppure di presenza di figli a carico, la durata di 5 anni viene prorogata di altri 5.
Buongiorno Andrea,
la proroga di altri 5 anni deve essere comunicata in qualche modo o è automatica. Ho letto di versamenti da fare pari al 5-10% del reddito imponibile per poter avvalersi dell’estensione degli ulteriori 5 anni. Io sono rientrato a Settembre 2020 dagli Stati Uniti. Grazie
Buongiorno,
la proroga va certamente comunicata al datore di lavoro con una autocertificazione.
Buongiorno, mia moglie é francese ed entrambi viviamo e lavoriamo in Francia da 6 anni. Nel caso di un rientro in Italia, l’’agevolazione fiscale é valida anche per mia moglie che é di nazionalità francese? Grazie
Buongiorno,
certamente. L’agevolazione spetta ad entrambi.
Sostanzialmente io che ho lavorato dal Gennaio 2019 al Gennaio 2021 in Germania, mi sono spostato 8 mesi in Italia, mi sono ritrasferito in Asia dal Settembre 2021 a Marzo 2024 e ora risiedo in Italia e sto per iniziare a lavorare dal 1 Luglio non ho diritto a niente? Meraviglioso.
Buongiorno Pino,
purtroppo non posso che confermarle che la norma non agevola il suo caso.
Basta iscrizione Aire come requisiti? Sono stato in altri Paesi UE dal settembre 2021 e vorrei rientrare in Italia settembre 2024 con rapporto
in Italia di lavoro dipendente come ingegnere Rientro nei requisiti? Grazie
Buongiorno Riccardo,
deve risultare residente all’estero per almeno 3 anni. Se, come da lei indicato, è trascorso questo periodo minimo, può avere diritto all’agevolazione, in presenza anche degli altri requisiti.
Buonasera,
…e per il caso di lavoratore residente all’estero (per il tempo “utile” al beneficio della norma “rientro dei cervelli”) che rientra in Italia come dipendente ma che ha avuto attiva (pur senza alcuna movimentazione/attività) negli anni di sua residenza all’estero una partita IVA italiana ?
Buongiorno,
il possesso della partita IVA italiana non è ostativo al bonus.
Buongiorno,
grazie per il suo articolo. Ho due domande:
– La durata di 3 anni fa riferimento ad anni fiscali o 3 anni solari. Ovvero il mio terzo anno si conclude a 36 mesi oppure facendo la maggior parte del terzo anno fiscale nel paese estero, ovvero 183 giorni? Credo sia quest’ultima a sentire alcuni commercialisti.
– Se rientro in Italia, ed accedo all’agevolazione, questo continua ad applicarsi per 5 anni anche se cambio azienda o cambio da lavoro dipendente ad autonomo?
Grazie
Buongiorno Alessandro,
alla prima domanda le rispondo come hanno già fatto altri miei colleghi: contano gli anni con almeno 183 giorni di residenza e non gli anni solari.
Alla seconda domanda la risposta è affermativa, nel senso che, anche cambiando datore di lavoro, il diritto all’agevolazione permane.
Buonasera,
ho una laurea specialistica e ho avuto la mia residenza fiscale in Portogallo negli ultimi 8 anni, ma non mi sono iscritta all’AIRE. Ora sono tornata in Italia e ho appena iniziato un lavoro come dipendente. Si applica l’agevolazione del 50%? E come si applica, ossia è un accordo col datore di lavoro o torna a me dall’agenzia delle entrate? Se dovessi aprire partita iva, potrei avere le agevolazioni su entrambe le attività?
Buongiorno Beatrice,
è necessario verificare innanzitutto che tutti i requisiti siano soddisfatti.
Se così fosse, deve consegnare al suo datore di lavoro italiano una autocertificazione in cui si richiede l’applicazione dell’agevolazione. In rete trova dei fac-smili utili allo scopo.
Per quanto riguarda l’apertura della partita IVA la situazione è complessa.
Per prima cosa solo i professionisti hanno diritto all’agevolazione e non le attività imprenditoriali.
Secondariamente, occorre valutare la scelta del regime fiscale. In caso di scelta del regime forfettario, non si potrà accedere all’agevolazione, in quanto il regime forfettario è già, in una certa misura, un regime agevolato.
Spero di esserle stato utile.
Buongiorno, grazie per la risposta, la mia laurea e gli altri requisiti fiscali etc si applicano. Quello che non ho capito a questo punto è se, nel caso aprissi partita iva (non scegliendo il regime forfettario), potrei godere dell’agevolazione per entrambe le attività (dipendente e autonoma)
o se bisogna sceglierne una.
Buongiorno,
grazie per il suo articolo.
Mi sono trasferita all’estero con iscrizione Aire ad ottobre 2022. Nel 2022 ho speso meno di 183 giorni all’estero e quindi non posso calcolare l’anno come residenza fiscale all’estero. Ho trascorso 2023 e 2024 totalmente all’estero. 2025: si pensava di restare all’estero fino a 183 giorni e rientrare per sfruttare i benefici fiscali (come chiedeva Alessandro e come Lei confermava). Ho però un dubbio. La cosa è fattibile considerando il terzo punto della nuova legge “l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato”?
Buongiorno,
per calcolare i 3 anni di residenza all’estero, nel suo caso, vanno considerati gli anni 2023, 2024 e 2025.
Trasferendosi in Italia dopo il 30 giugno 2025 avrà diritto all’agevolazione a partire dal 1° gennaio 2026.
Salve! Io ho finalizzato un dottorato di ricerca in Polonia (dal 2016 al 2021) e poi ho lavorato in USA prima con una borsa (da Settembre 2021 ad Agosto 2022) e poi con un assegno di ricerca (da Settembre 2022 a Dicembre 2024). Ha senso per me fare richiesta? (tornero’ in Italia per un nuovo lavoro in un istituto di ricerca privato a gennaio 2025, contratto di 3 anni)
Buongiorno Michela,
è necessario verificare in dettaglio il suo caso.
In linea generale, posso confermarle che, verificati i requisiti di permanenza lavorativa all’estero, è certamente utile richiedere l’agevolazione al rientro lavorativo in Italia.
Cosa si intende per lavoratori con requisiti di elevata qualificazione o specializzazione? Si intende che si abbia una laurea o esiste una lista effettiva di professioni?
Buongiorno Greta,
la laurea è sufficiente.
Salve,
Ho vissuto all’estero (UK) da settembre 2015 a maggio 2018, poi lavorato in Svizzera da frontaliere (quindi residenza in Italia) da giugno 2018 a novembre 2019, e da dicembre 2019 vivo e lavoro all’estero in via continuativa. In caso di trasferimento in Italia a giugno 2025 per azienda dello stesso gruppo in cui lavoro adesso (ma completamente diversa dal datore di lavoro prima del trasferimento all’estero), da quello che capisco la permanenza all’estero deve essere di 6 anni: devo dedurre che avendo vissuto in Italia (da frontaliere con lavoro in Svizzera) fino a novembre 2019 nel caso di trasferimento a giugno 2025 non avrei accesso alle facilitazioni? Lo scenario cambierebbe in caso di trasferimento in Italia a ottobre/novembre 2025?
Grazie mille!
Buongiorno Francesco,
ti confermo che rientrando a giugno 2025 non avresti diritto all’agevolazione.
Ritardando il rientro a novembre 2025 potresti certamente, con decorrenza 2026, richiedere l’agevolazione.
Salve Antonio, Sono rientrata nel 2021 dall´estero usufruendo dell´agevolazione fiscale. Al momento del rientro avevo gia` un figlio a carico. La proroga si applica anche in questo caso o solo nel caso di un secondo figlio a carico dal rientro/o acquisto dell´immobile?
Buongiorno,
se il figlio minore continua ad essere a carico, ritengo che le spetta la proroga dell’agevolazione.
Buongiorno, mio figlio risiede all’estero dal settembre 2021 ha laurea specialistica e dottorato. ha ricevuto offerta da parte di un IRCCS dal 1 gennaio 2025. Deve presentare un modulo al nuovo datore di lavoro? i certificati di laurea? e l’iscrizione storica all’Aire? Dove si trova in rete tale modulo? grazie
Buongiorno Pasquale,
verificato che vi siano tutti i requisiti richiesti, suo figlio dovrà presentare al nuovo datore di lavoro una autocertificazione in cui dichiara di possedere tutti i requisiti previsti dalla norma.
In rete trova vari fac-simili.
Qui un esempio https://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2024/04/Ebook-IMPATRIATI-2024-rev.-11.04.pdf
Buongiorno,
Vivo a Londra da 7 anni – lavoro per in azienda da 4 su territorio inglese e sto pensando di richiedere un trasferimento in Italia con la medesima. Non ho mai lavorato per loro in Italia precedentemente e questa azienda fa parte di un gruppo per la quale sto lavorando da 6 anni. Secondo queste circostanze posso beneficiare del rientro dei cervelli?
Buongiorno Riccardo,
se possiede anche il requisito della elevata qualificazione o specializzazione, la risposta è positiva.
Buongiorno,
Se cambio azienda dopo i tre anni di residenza fiscale all’estero e poi rientro in Italia prima della scadenza dei 6 anni con la stesso gruppo, posso avere comunque l’agevolazione fiscale?
Buongiorno Valter,
in base alle poche informazioni fornite, ritengo che non abbia diritto all’agevolazione.
Buonasera,
queste nuove norme sono retroattive? Oppure per chi ha già registrato tutto nel 2023 restano le stesse norme in vigore ai tempi? (Come il 70% ecc)
La ringrazio.
Buongiorno Gabriella,
per chi è rientrato in Italia nel 2023, si applicano le vecchie regole, che continuano ad essere valide.
Buongiorno
Sono un lavoratore dipendente con due figli a carico minorenni (rispettivamente 5 e 10 anni) ed una casa acquistata nel novembre 2021 rientrato in italia a gennaio 2020.
A fine 2024 terminano i 5 anni di agevolazione
La nuova legge di bilancio è retroattiva oppure posso accedere alla richiesta degli ulteriori 5 anni di agevolazione?
Mi sa dire nel caso sia possibile se devo effettuare qualche versamento (5 e/o 10%) o se tale punto menzionato nella legge del 2021 riguarda solo alcune categorie di lavoratori?
Grazie
Buongiorno Davide,
per lei, che è rientrato in Italia nel 2020, valgono sempre le vecchie regole: per intenderci, quelle applicabili fino al 2023.
Può quindi procedere alla richiesta di ulteriori 5 anni di agevolazione.
Il versamento a cui lei fa riferimento riguarda solo i docenti e i ricercatori che hanno usufruito di una agevolazione a loro espressamente dedicata.
Pertanto lei non è tenuto ad alcun versamento.
Buongiorno! Le agevolazioni si applicano anche se il lavoratore acquista la residenza fiscale in Italia dopo aver risieduto all’estero per molti anni per via di un nuovo lavoro ma mantiene un rapporto lavorativo all’estero e quindi ha dal punto di vista fiscale la doppia residenza? Grazie!
Buongiorno Giovanna,
ritengo che, se ha la residenza fiscale in Italia, non possa averla anche in un altro Stato.
Pertanto, se vi sono tutti i requisiti, il fatto di essere residente fiscalmente in Italia le consente di richiedere l’agevolazione.
Grazie per la risposta! Se comincio un rapporto con un ateneo italiano quando sono ancora residente all’estero ma poi cambio la residenza dopo e quindi la residenza italiana viene presa successivamente, posso ancora richiedere i benefici o il cambio di residenza deve essere in concomitanza con la presa del servizio?
Buongiorno,
ritengo che sia preferibile che il cambio di residenza coincida con l’inizio del rapporto lavorativo italiano.
Salve,
1) Volevo chiedere se il limite dei 600.000 euro significa che se superato si perde il diritto all’agevolazione per tutto l’anno di imposta oppure che l’agevolazione si applica fino a 600.000 euro di reddito complessivo e sull’eccedenza la tassazione è intera;
2) Rimangono invariate le regole di applicazione (es. rispetto all’abrogato articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015)
– la detrazione art. 13 TUIR continua a essere calcolata sempre sul reddito al lordo del reddito agevolato?
– sui redditi soggetti a Tassazione separata (es. quelli a cui si applica l’aliquota media del biennio precedente) continua a non applicarsi l’agevolazione?
– gli oneri art. 10 TUIR continuano a dedursi solo dal reddito complessivo non agevolato?
Buongiorno Giovanni,
in caso di superamento del limite dei 600.000 euro l’agevolazione si applica fino a tale ammontare, mentre sulla parte eccedente tale somma si applica la normale tassazione.
La detrazione art. 13 TUIR si applica sul reddito imponibile, pertanto al netto dell’agevolazione.
Sui redditi soggetti a tassazione separata non si applica nessuna agevolazione.
Gli oneri art. 10 TUIR continuano a dedursi dal reddito imponibile.
Buongiorno, trovo informazioni contrastanti rispetto al rientro di ricercatori presso centri di ricerca/università. Per loro si prevede che non venga tassato il 50% del reddito complessivo prodotto in Italia o ancora il 90%?
Grazie!
Buongiorno Alice,
il mio articolo tratta esclusivamente delle agevolazioni per il rimpatrio dei lavoratori all’estero e delle novità intervenute dal 2024.
Le agevolazioni per docenti e ricercatori sono una diversa tipologia di agevolazione, rispetto a quella trattata qui.
Ti confermo che questa seconda agevolazione (per docenti e ricercatori) prevede ancora attualmente la detassazione del 90% del reddito.
Buongiorno,
Sono un frontaliere italiano che lavora in Svizzera, quindi residenza anagrafica in Italia ma a tutti gli effetti residenza fiscale svizzera. Lavoro in Svizzera da ormai 8 anni. Se dovessi rientrare in Italia avrei diritto alle agevolazione del decreto in questione?
Grazie mille
Francesco
Buongiorno Francesco,
nel tuo caso non spetta l’agevolazione, in quanto non sei stato residente all’estero.
Buongiorno,
Sono rientrato ad agosto in Italia dopo 5 anni di espatrio negli USA con visto L1A ( intracompany transfer). Lavoravo e sto attualmente lavorando per lo stesso datore di lavoro per cui non rientrerei nella nuova normativa ma ad inizio novembre ho firmato un nuovo contratto di lavoro con un nuovo datore di lavoro e per i tempi di preavviso etc inizierò a Gennaio 2025. Sono in possesso di Laurea magistrale e ricopro una posizione di alto livello. Potrò usufruire dello sgravio fiscale?
Cordiali Saluti
Buongiorno Matteo,
la norma non regolamenta un caso come il suo.
Ritengo però che il momento in cui occorre possedere i requisiti per richiedere l’agevolazione sia quello del rientro in Italia.
In quel momento, lei non aveva i requisiti in quanto ha continuato a lavorare per lo stesso datore di lavoro e non proveniva da almeno 7 anni di residenza estera.
Detto ciò ritengo non più spettante l’agevolazione.
Buongiorno Antonio,
Grazie per la risposta, probabilmente il mio rientra tra i casi limite della normativa perché non è propriamente spiegato. Sa per caso a chi posso rivolgermi per averne certezza assoluta?
Cordiali saluti
Buongiorno,
purtroppo la certezza assoluta in campo fiscale non esiste (è la cruda verità)!
Potrebbe, per iniziare, fissare un appuntamento con un funzionario dell’agenzia entrate e proporre il quesito.
Anche se temo che non otterrà informazioni aggiuntive.
Buongiorno,
mi sono trasferito in UK e ho iniziato a lavorare qui il 6/11/2023 iniziando da allora ad avere come unica fonte di reddito lo stipendio ivi percepito.
Per una serie di motivi però mi sono iscritto all’AIRE soltanto nell’ Ottobre 2024.
Considerando altresì che l’anno fiscale in UK ha decorrenza a partire da Aprile, fino a quando dovrei atttendere per rientrare in Italia al fine di percepire le agevolaziono fiscali?
Ho letto i vari articoli ma non mi è chiaro come queste variabili vadano considerate.
Grazie
Saluti
Daniele D.F.
Buongiorno Daniele,
nell’ipotesi in cui, al suo rientro in Italia, inizi un rapporto lavorativo con un datore di lavoro diverso da quello inglese, gli anni di permanenza all’estero devono essere almeno 3.
Nel conteggio degli anni, si considera l’anno fiscale italiano. Pertanto potrà usufruire dell’agevolazione solo dopo essere stato residente fiscalmente all’estero, almeno fino a oltre la metà del 2026.
Buongiorno,
mi sono trasferito in Francia per lavoro il primo marzo 2022 e iscritto all’Aire il 15 marzo 2022. Avrei intenzione di tornare in Italia a partire da inizio anno prossimo (2025). Quello che mi chiedo è: per poter usufruire dei benefici devo attendere marzo 2025 o sarebbe suffciente rientrare anche a inizio anni (es Gennaio) senza completare quindi i 36 mesi?
Grazie e buona giornata.
Saluti,
Stefano
Buongiorno Stefano,
puoi rientrare in Italia già da gennaio, in quanto contano gli anni fiscali di residenza all’estero.
Nel tuo caso, il 2024 rappresenta il terzo anno di residenza fiscale all’estero.
Non è necessario rientrare a marzo 2025.