Attività che, in base alla legge, l’amministrazione finanziaria esercita, entro predeterminati termini di decadenza, per il controllo della corretta applicazione delle disposizioni tributarie.
L’accertamento può avere a oggetto sia le imposte dirette sia quelle indirette, sia le imposte erariali sia quelle locali.
L’attività si svolge secondo una sequenza di atti, che costituiscono il procedimento di accertamento.
Quest’ultimo, di regola, ha inizio con alcuni adempimenti previsti dalla legge (in particolare, la presentazione di una dichiarazione da parte del contribuente) e prosegue con il loro controllo da parte dell’amministrazione finanziaria.
All’esito del procedimento, di norma, viene emanato un atto di accertamento (avviso di accertamento) che, in quanto avente la natura di provvedimento amministrativo, è in grado di incidere unilateralmente sulla posizione giuridica del destinatario.
Sono previste specifiche garanzie a favore del contribuente sottoposto ad attività di accertamento (in particolare, dalla legge 241/1990, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e dalla legge 212/2000, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”).
L’ordinamento tributario prevede diverse metodologie di accertamento, in funzione del mezzo di prova posto a fondamento della pretesa erariale e della categoria di contribuente cui le stesse sono applicabili (accertamento analitico, accertamento analitico-induttivo, accertamento induttivo, accertamento sintetico).