Metodologia di accertamento attraverso la quale l’amministrazione finanziaria determina il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso di un periodo d’imposta.
Ciò in virtù della presunzione legale (relativa) che tutto quanto è stato speso sia stato finanziato con redditi prodotti nello stesso periodo.
In ogni caso, il contribuente ha la possibilità di provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, non imponibili.
La determinazione sintetica del reddito, inoltre, può essere fondata su specifici elementi indicativi di capacità contributiva, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza.
Anche in questo caso, il contribuente può fornire la prova contraria.
L’utilizzo dell’accertamento sintetico è ammesso a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/5 quello dichiarato e postula, in ogni caso, l’instaurazione del contraddittorio con il contribuente.
Dal reddito determinato sinteticamente possono essere dedotti gli oneri previsti dal Tuir e il contribuente ha diritto alle detrazioni d’imposta previste dalla legge.
L’accertamento sintetico, che può essere utilizzato solo nei confronti delle persone fisiche ai fini Irpef, è detto anche “redditometro” e rappresenta uno strumento con cui gli uffici finanziari ricostruiscono la reale capacità di spesa del contribuente, risalendo da un fatto noto (la spesa sostenuta quale manifestazione di capacità contributiva) a un fatto ignoto (l’esistenza di un reddito non dichiarato o di un maggior reddito).