Come regola generale:
- le persone fisiche residenti in Italia hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte;
- le persone fisiche non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, in quello nel quale si è prodotto il reddito più elevato;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, il domicilio fiscale coincide nel comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione; in mancanza, si fa riferimento al comune in cui è prevalentemente esercitata l’attività.