Bonus 600 euro per iscritti alle casse professionali

Sei un avvocato, un geometra, un architetto, un ingegnere, un perito, un medico oppure un veterinario? 

Se hai risposto di sì significa che fai parte del folto gruppo di lavoratori autonomi iscritti alle casse di previdenza private.

In conseguenza dell’emergenza sanitaria del Coronavirus molti professionisti come te hanno ridotto, sospeso o addirittura cessato la propria attività.

Per venire incontro agli inevitabili problemi di liquidità dovuti a questa gravosa situazione, il Governo, dando concreta attuazione a quanto previsto dall’articolo 44, comma 1 del Decreto Legge n. 18/2020 , ha stabilito di corrispondere una indennità di 600 euro per il mese di Marzo.

Questa indennità viene corrisposta da ciascun ente previdenziale mediante la presentazione di una istanza.

Di seguito trovi il dettaglio di quanto previsto.

A chi spetta il bonus 600 euro

L’indennità di 600 euro spetta ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria come risultano:

Vincoli

I professionisti interessati:

  • non devono essere titolari di pensione
  • non devono essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (ad esempio, non devono essere anche lavoratori dipendenti)

Aspetti fiscali

E’ stabilito che l’indennità non concorra alla formazione del reddito professionale e di conseguenza non sarà tassata.

Divieto di cumulo

L’indennità prevista non può cumularsi con una delle altre indennità previste dallo stesso Decreto Legge n. 18/2020.

Inoltre l’indennità non è riconosciuta ai percettori del cosiddetto “reddito di cittadinanza”.

Condizioni per ottenere il bonus 600 euro

E’ stabilito che l’indennità sia corrisposta solo ai professionisti che abbiano effettuato i versamenti contributivi previsti per l’anno 2019.

Inoltre l’indennità non spetta a tutti i professionisti indistintamente, bensì è collegata:

  • alla cessazione, riduzione o sospensione dell’attività professionale
  • ed anche al reddito conseguito nell’anno 2018

Sono infatti previsti due trattamenti differenziati:

  • uno riferito ad una situazione di attività professionale limitata, per la quale è prevista una soglia di reddito più bassa
  • uno riferito ad una situazione peggiore, come la cessazione o la sospensione dell’attività professionale, per la quale è prevista una soglia di reddito più elevata

Ecco cosa ha previsto il decreto per ciascuna di queste situazioni.

Limitazione dell’attività professionale

Il diritto all’indennità è riconosciuto qualora il professionista:

  • abbia percepito nell’anno 2018 un reddito complessivo (al lordo dei canoni di locazione breve o assoggettati a cedolare secca) non superiore a 35.000 euro
  • abbia subito una limitazione alla propria attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati a seguito dell’emergenza sanitaria

Cessazione o sospensione dell’attività professionale

Il diritto all’indennità è riconosciuto qualora il professionista:

  • abbia percepito nell’anno 2018 un reddito complessivo (al lordo dei canoni di locazione breve o assoggettati a cedolare secca) compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro
  • abbia cessato o ridotto o sospeso l’attività in conseguenza dell’emergenza sanitaria

In caso di cessazione dell’attività, la partita IVA deve risultare chiusa nel periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020.

In caso di riduzione o sospensione dell’attività, occorre dimostrare di aver avuto una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito nel primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

Come richiedere il bonus 600 euro

La domanda per ottenere il versamento dell’indennità va presentata, a partire dal 1° aprile ed entro il 30 aprile, direttamente alla propria cassa di previdenza privata.

Ciascuna cassa di previdenza privata ha predisposto un proprio modello di istanza per la richiesta dell’indennità: è pertanto urgente mettersi in contatto con la propria cassa di appartenenza al fine di verificare le modalità di inoltro della domanda.

Alla cassa di previdenza privata spetta inoltre:

  • la verifica della regolarità dell’istanza presentata da ciascun professionista
  • l’erogazione dell’indennità spettante, rispettando l’ordine cronologico delle domande presentate e accolte

Documentazione da allegare

All’istanza deve essere allegata:

  • copia del documento di identità
  • copia del codice fiscale
  • le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento del bonus

Autocertificazione

Occorre infine allegare una apposita autocertificazione con il quale il professionista dichiara:

  • di essere lavoratore autonomo / libero professionista, non titolare di pensione
  • di non essere già percettore delle altre indennità previste dal Decreto Legge n. 18/2020, né del “reddito di cittadinanza”
  • di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria
  • di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi previsti (vedi sopra)
  • di aver chiuso la partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni di limitazione dell’attività (vedi sopra)

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Svolgo dal 1984 la professione di Ragioniere Tributarista con studio in Torino. La mia specializzazione consiste nel fornire risposte e soluzioni alle problematiche fiscali e tributarie delle piccole imprese e dei liberi professionisti.