Il Presidente del Consiglio ha firmato il D.P.C.M. 3 novembre 2020 che introduce nuove restrizioni allo svolgimento delle attività e allo spostamento delle persone.
Vengono stabilite regole differenti a seconda della gravità della situazione dell’epidemia e sono previste tre distinte aree (gialla, arancione e rossa) che saranno soggette a restrizioni e chiusure differenziate.
In base all’ultimo monitoraggio è quasi certo che in zona rossa finiranno Lombardia, Piemonte e Calabria, ma potrebbe aggiungersi anche la Valle d’Aosta.
Il Decreto entra in vigore il 5 novembre ed è valido sino al 3 dicembre.
Area gialla
Coprifuoco: dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
Strutture di vendita medie e grandi: chiuse nelle giornate festive e prefestive. Anche gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Commercio al dettaglio: autorizzato – nessuna variazione rispetto a quanto previsto in precedenza, salvo quanto previsto al punto precedente;
Ristorazione: restano in vigore le regole precedenti, ovvero consentita dalle ore 5.00 alle 18.00, sempre consentita negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti alloggiati. Il consumo al tavolo è permesso per un massimo di 4 persone, se non conviventi. Autorizzata senza limiti di tempo la consegna a domicilio L’asporto è autorizzato fino alle ore 22.00. Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
Servizi alla persona: autorizzato – nessuna variazione rispetto a quanto previsto in precedenza.
Giochi, scommesse e similari: sospesi (come già in precedenza).
Mostre, musei, luoghi culturali: sospese tutte le attività.
Sport: nelle aree in cui è consentito lo svolgimento di attività sportiva di base e l’attività motoria in genere all’aperto, presso centri e circoli sportivi, è introdotto il divieto d’uso degli spogliatoi interni ai circoli.
Scuola: per le scuole superiori, didattica a distanza al 100%,. Scuole materne, elementari e medie proseguono in presenza, con obbligo di mascherina.
Convegni e corsi di formazione: consentiti esclusivamente con modalità a distanza, fatte salve una serie di eccezioni
Riunioni: devono svolgersi a distanza.
Trasporto pubblico: capienza ridotta al 50%.
Area arancione
In aggiunta alle limitazioni previste per la zona gialla sono previste queste ulteriori misure restrittive:
Divieto di spostamento in entrata e in uscita: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori della zona arancione, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Divieto di spostamento in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute.
Ristorazione: sospesa. Resta autorizzata solo l’attività delle mense e del catering i servizi di consegna a domicilio, a tutte le ore e anche l’asporto, ma in questo caso solo fino alle ore 22.00. Restano aperti solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti.
Area rossa
In aggiunta alle limitazioni previste per la zona gialla sono previste queste ulteriori misure restrittive:
Divieto di spostamento: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori della “zona rossa”. Inoltre, a differenza di quanto previsto per la “zona arancione”, gli spostamenti sono vietati anche all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
È permesso svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione (con distanza di sicurezza di un metro), e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. È inoltre consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.
Commercio al dettaglio: sospeso, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità che saranno individuate da uno specifico allegato Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
Mercati: sospesi, tranne quelli di vendita di soli generi alimentari.
Ristorazione: sospesa, valgono le medesime regole della zona gialla.
Servizi alla persona: (barbieri, parrucchieri, ecc.) sono sospesi, anche se pare che la decisione sarà demandata alla singola Regione.
Sospese le attività sportive anche svolte nei centri sportivi all’aperto, è consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione
Scuola: didattica a distanza al 100% per le scuole superiori, ma anche per prima e seconda media. Proseguono in presenza scuola materna, elementare e prima media.
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