E’ stato approvato il cosiddetto “Jobs Act” per il lavoro autonomo che prevede numerose misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, tra cui sono compresi i professionisti.
Le principali novità in sintesi:
- estensione dell’applicazione del D.Lgs 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di interessi, alle transazioni commerciali stipulate tra lavoratori autonomi e imprese, lavoratori autonomi e Pubbliche amministrazioni
- l’abusività di clausole contrattuali che attribuiscono al committente la facoltà di modifiche unilaterali alle condizioni di contratto, di recedere senza un congruo preavviso o che prevedono termini di pagamento superiori a 60 giorni
- l’abusività del rifiuto da parte del committente di stipulare il contratto in forma scritta
- il riconoscimento al lavoratore autonomo dei diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto di lavoro
- la disapplicazione del limite di deducibilità nella misura del 75%, nel limite del 2% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta per le spese di vitto e alloggio sostenute dai lavoratori autonomi nell’ambito di un incarico, se vengono addebitate analiticamente al committente. Inoltre tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente, non costituiscono compenso in natura per il lavoratore autonomo. Queste nuove regole si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017
- il divieto dell’estinzione del rapporto di lavoro, in caso di attività in via continuativa, per gravidanza, malattia e infortunio dei lavoratori autonomi se l’astensione dal lavoro non supera i 150 giorni
- l’ampliamento delle prestazioni di maternità e malattia per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata
- l’introduzione di norme per favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, tra cui l’equiparazione dei lavoratori autonomi alle Pmi e la possibilità di costituire reti di professionisti, di partecipare a reti d’impresa, di costituire consorzi stabili professionali e di costituire associazioni temporanee professionali
- la modifica del regime di deducibilità delle spese sostenute per la formazione del professionista: la deducibilità è ora integrale nel limite annuo di 10mila euro.
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