L’IVA non versata spaventa di meno: scopri perché

IVA non versata? Niente panico

Ravvedimento operoso più conveniente dal 2016
© fusolino / fotolia

Sei un imprenditore oppure un professionista e qualche volta non sei riuscito a versare l’IVA alla scadenza per problemi di liquidità? Ti capisco!

È una situazione frequente e sfortunatamente non ho da offrirti una ricetta facile e veloce per risolvere il tuo problema di liquidità, salvo il consiglio di parlarne al tuo professionista di fiducia.

Ho però una buona notizia che ti permetterà di ridurre le spiacevoli conseguenze di tale circostanza: se il tuo debito IVA non supera i 250 mila euro per ciascun anno, nessun giudice busserà alla tua porta.

La novità

L’articolo 8 del Decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158 ha aumentato il limite oltre al quale il mancato versamento dell’IVA, da parte di imprese, professionisti e altri titolari di partita IVA, comporta il sorgere di un illecito penale.

Il limite precedente era di 50 mila euro per ciascun anno; oggi detto limite è stato elevato a 250 mila euro annui.

Come funziona

Se la dichiarazione annuale IVA contiene l’indicazione di somme non versate alla relativa scadenza, e se tali somme risultano ancora dovute al 27 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento, le conseguenze sono:

  • l’applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% dell’IVA non versata
  • il verificarsi di un reato, quando l’IVA non versata è di importo superiore ai 250 mila euro annui, con una sanzione penale consistente nella reclusione da sei mesi a due anni 

Pertanto, se l’IVA non versata durante l’anno è di importo inferiore ai 250 mila euro, scatta solamente la sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato.

Mentre, per le somme di importo annuo superiore ai 250 mila euro, è dovuta la medesima sanzione amministrativa, ma si applica anche la fattispecie di reato.

Da quando si applica

Il nuovo limite è immediatamente valido e, pertanto, per gli omessi versamenti IVA commessi in futuro, si farà riferimento alla nuova normativa, con tale limite elevato a 250 mila euro.

Anche per il passato vi sono, in ogni caso, buone notizie in quanto si applica il principio del “favor rei” previsto dall’articolo 2 del codice penale.

Pertanto, ad esempio, in caso di un procedimento penale già in corso a causa di mancati versamenti di IVA per importi annui di importo superiore a 50 mila ma non a 250 mila euro, si assisterà ad un annullamento dello stesso, con effetto immediato.

Esempio

Un imprenditore nel corso del 2014 non ha versato IVA per importi superiori a 50 mila euro, e ciò risulta dalla sua dichiarazione annuale presentata a settembre 2015.

Quali sono le conseguenze di tale condizione?

  1. se l’imprenditore riuscirà a versare l’IVA residua del 2014 entro il 27 dicembre 2015, dovrà sommare all’IVA dovuta anche la sanzione del 30%, oltre agli interessi di legge
  2. se l’imprenditore non riuscirà a versare l’IVA residua del 2014 e il totale dell’IVA dovuta è superiore a 50 mila ma non a 250 mila euro, riceverà la richiesta di applicazione della sanzione del 30%. Inoltre non sarà più soggetto a sanzioni penali, anche se tarderà il versamento dell’IVA oltre il 27 dicembre 2015
  3. se, infine, l’imprenditore deve versare IVA del 2014 per un totale superiore a 250 mila euro, si troverà a dover versare anche la sanzione del 30% e sarà sanzionato penalmente solo qualora non riesca a versare l’IVA 2014 entro il 27 dicembre 2015.

Naturalmente, casistiche più complesse meritano un approfondimento in sede di confronto con il proprio professionista di fiducia, per evitare l’insorgere di problematiche correlate di difficile previsione.

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Svolgo dal 1984 la professione di Ragioniere Tributarista con studio in Torino. La mia specializzazione consiste nel fornire risposte e soluzioni alle problematiche fiscali e tributarie delle piccole imprese e dei liberi professionisti.