A partire dallo scorso 6 novembre 2020, il D.P.C.M. 3 novembre 2020 ha introdotto nuovi obblighi e divieti, prevedendo la ripartizione del territorio nazionale in aree, distinte in base alla gravità della situazione emergenziale da Covid-19.
Aree regionali
Inizialmente a ciascuna Regione è stata attribuita una classificazione, in base ai dati dell’epidemia disponibili verso la fine di ottobre.
Successivamente, in seguito al miglioramento o al peggioramento della situazione sanitaria, alcune Regioni hanno ottenuto una classificazione in una diversa area, rispetto a quella iniziale.
A partire da domenica 29 novembre la ripartizione cambia nuovamente e la situazione aggiornata è la seguente:
Zona rossa
Comprende la Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Abruzzo, Campania, Valle d’Aosta.
Zona arancione
Le regioni arancioni sono Calabria, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Marche, Umbria, Basilicata, Puglia, Friuli Venezia Giulia.
Zona gialla
Le regioni gialle sono Liguria, Sicilia, Sardegna, Lazio, Molise, Veneto, Provincia autonoma di Trento.
Attività consentite nell’area arancione
Rispetto alle attività consentite nelle “zone rosse”, all’interno delle “zone arancioni” le limitazioni allo svolgimento delle attività sono ridotte.
Ecco la situazione degli obblighi e dei divieti nelle “zone arancioni”.
Orari di spostamento
Dalle 5 alle 22 è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune senza necessità di motivare lo spostamento.
Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, a eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Luoghi di spostamento
Sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, a eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune.
Ristorazione
I ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto dalle 5 alle 22 e per la consegna a domicilio senza limiti di orario.
Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
Attività commerciali
Tutte le attività commerciali e di servizi alla persona possono essere svolte.
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.
Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione di farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabaccai ed edicole.
Attività sospese nell’area arancione
Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
Chiusi anche teatri, cinema, piscine, palestre, sale scommesse, bingo, slot machine (anche nelle tabaccherie).
Se l’articolo ti è stato utile o ha riscosso il tuo interesse, condividilo con altri.
Se hai dei dubbi o necessiti di approfondimenti, scrivi nei commenti.