Il professionista che si avvale del lavoro di una persona addetta a mansioni di segreteria e che utilizza beni strumentali minimi indispensabili per la propria attività non è più tenuto al pagamento dell’IRAPTributo il cui gettito è attribuito alle Regioni, che ha come presupposto impositivo l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi., l’imposta regionale sulle attività produttiveTributo il cui gettito è attribuito alle Regioni, che ha come presupposto impositivo l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi..
Questa è la sintesi della sentenza n. 9451/2016 della Corte di Cassazione che riguarda un professionista che non impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e che, per l’esercizio della propria attività, si avvale anche di un solo collaboratore non occasionale addetto allo svolgimento di mansioni di segreteria o meramente esecutive.
Dipendente con mansioni generiche
La Corte di Cassazione ha specificato che, relativamente alla verificaAttività svolta dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di finanza per controllare il regolare adempimento degli obblighi tributari, che si conclude mediante la stesura di un verbale di constatazione in cui sono indicate le eventuali violazioni rilevate e... della presenza del requisito dell’autonoma organizzazione, è “necessario accertare in punto di fatto l’attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l’attività produttiva”.
D’ora in poi, pertanto, bisognerà che vengano accertate le mansioni svolte dal collaboratore, sia sulla base del contenuto del contratto di lavoro, sia sulla base dell’effettiva attività svolta.
Nel caso in cui, effettuati gli opportuni accertamentiAttività che, in base alla legge, l’amministrazione finanziaria esercita, entro predeterminati termini di decadenza, per il controllo della corretta applicazione delle disposizioni tributarie. L’accertamento può avere a oggetto sia le imposte dirette sia quelle indirette, sia le imposte erariali sia..., risulti che il collaboratore, anche non occasionale, offra un contributo mediato o generico, quale quello dato da una segretaria, un infermiere o un addetto alla pulizia, il relativo professionista è escluso dall’obbligo di pagamento dell’IRAPTributo il cui gettito è attribuito alle Regioni, che ha come presupposto impositivo l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi..
Dipendente con mansioni produttive
Il professionista è invece tenuto al pagamento dell’IRAPTributo il cui gettito è attribuito alle Regioni, che ha come presupposto impositivo l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi., in quanto è da intendersi presente una autonoma organizzazione, quando:
- il lavoro svolto dal dipendente potenzia l’attività produttiva
- il dipendente svolge una attività specifica e affine a quella del professionista titolare e non dà semplicemente un contributo generico
- i dipendenti, con qualsiasi mansione svolta, sono più di uno
La novità
La citata sentenza della Corte di Cassazione è oltremodo importante in quanto, oltre a specificare meglio cosa si debba intendere per “organizzazione autonoma”, è in controtendenza rispetto alle sentenze precedenti.
Si apre quindi la possibilità, per i professionisti che rientrano nella situazione sopra descritta, di non effettuare ulteriori versamenti a titolo di IRAPTributo il cui gettito è attribuito alle Regioni, che ha come presupposto impositivo l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. ed anche di presentare una istanza di rimborso per i versamenti già effettuati, a condizione che anche in passato vi fossero le medesime condizioni che ora consentono l’esonero dall’IRAPTributo il cui gettito è attribuito alle Regioni, che ha come presupposto impositivo l'esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi..
L’istanza di rimborso deve essere presentata entro 48 mesi dalla data del pagamento di cui si chiede il rimborso.
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