Regime forfettario per chi era in attività nel 2015

FORFETTARIO

Come applicarlo dal 2016

Regime forfettario per ditte già in attività
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Dal 1° gennaio 2016 il nuovo regime forfettario costituisce l’unico regime fiscale agevolato per imprese e professionisti, che rispettano determinati parametri, e può essere adottato anche da chi era già in attività nell’anno 2015.

Il precedente regime dei minimi è stato abolito a partire dal 2016. Resta comunque applicabile per tutti coloro che, avendone i requisiti e avendo iniziato l’attività entro il 31 dicembre 2015, hanno scelto di adottarlo. Costoro potranno mantenere il regime dei minimi fino alla naturale scadenza, cioè sino al quinto anno dall’inizio dell’attività, oppure sino al compimento del 35° anno di età.

Soggetti in attività nel 2015

Un imprenditore o un professionista, in attività nell’anno 2015, poteva trovarsi in una delle seguenti situazioni:

  1. aver applicato il regime forfettario, introdotto ad inizio 2015
  2. aver applicato il regime dei minimi
  3. aver applicato il regime ordinario

A seguito delle modifiche apportate al nuovo regime forfettario, dal 2016 il nostro imprenditore (o professionista) dispone di una serie di opzioni.

Scelta del regime forfettario

Coloro che nel 2015 hanno applicato il regime forfettario possono continuare ad applicarlo, purché siano rispettati tutti i requisiti previsti, quali:

Soggetti in regime forfettario “start up”

I soggetti che, avendo iniziato una nuova attività (mai esercitata in precedenza) nel 2013 o negli anni successivi, avevano diritto nel primo triennio dell’attività alla riduzione ad un terzo del reddito, su cui applicare l’imposta del 15%, possono continuare con l’applicazione della tassazione agevolata sino al raggiungimento del quinquennio (al posto del triennio).

La tassazione agevolata per i contribuenti forfettari “start up” è stata modificata a partire dal 2016 e consiste, pertanto, nell’applicazione dell’aliquota del 5% (anziché del 15%) nel quinquennio dall’inizio della nuova attività.

Scelta del regime dei minimi

Coloro che nel 2015 (e negli anni precedenti) hanno applicato il regime dei minimi possono continuare ad applicare tale regime fino alla sua scadenza naturale, cioè sino al termine del quinquennio dall’inizio dell’attività o al compimento del 35° anno di età.

In alternativa, se rispettano tutte le condizioni richieste, possono scegliere di passare al nuovo regime forfettario.

Scelta del regime ordinario

I soggetti che nel 2015 applicavano il regime ordinario per scelta, oppure in quanto erano privi dei requisiti richiesti per il regime forfettario nell’anno 2015, possono adottare il regime forfettario a partire dal 2016, se rispettano tutti i requisiti previsti a partire dall’anno in corso.

Quale scelta adottare

Come risulta evidente le possibilità di adesione al nuovo regime forfettario, a partire dal 2016, sono numerose.

Ovviamente, le varie opportunità di applicare il nuovo regime agevolato sono riservate a coloro che rispettano tutti i requisiti richiesti dalla normativa.

La decisione di passare (oppure no) al regime forfettario va verificata e ponderata caso per caso, con particolare riguardo alle principali differenze tra i vari regimi (forfettari, minimi, ordinario) che sono:

  • l’ammontare dei costi e delle spese sostenute, che sono deducibili nel regime ordinario e nel regime dei minimi, mentre nel regime forfettario non sono per nulla rilevanti, essendo sostituiti da una percentuale di redditività, diversa a seconda del tipo di attività svolta
  • l’aliquota di tassazione da applicare al reddito, che per il regime dei minimi è del 5% per tutti i soggetti, mentre nel regime forfettario è del 15%, tranne per le nuove attività (“start up”) le quali per i primi cinque anni applicano l’aliquota del 5%
  • la possibilità, riservata esclusivamente ai contribuenti forfettari, di richiedere la riduzione del 35% dell’importo dei contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti

Le variabili sono numerose e non è certamente possibile dare un consiglio per la scelta di un tipo o l’altro di regime fiscale, senza conoscere le caratteristiche dell’attività svolta da ciascun imprenditore o professionista.

Riepilogo

Si conclude con il presente articolo la serie di articoli pubblicati sull’argomento del regime forfettario. 

I precedenti articoli sono i seguenti:

  1. Le principali novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016
  2. Quali sono i soggetti che possono applicarlo
  3. Quali agevolazioni spettano a chi adotta il nuovo regime
  4. Come calcolare reddito e tasse

Se hai domande o dubbi sugli argomenti trattati oppure hai necessità di conoscere altri aspetti del nuovo regime forfettario, che non sono stati trattati nei vari articoli, scrivi nei commenti e sarò lieto di risponderti.

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Se hai dei dubbi o necessiti di approfondimenti, scrivi nei commenti.

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Svolgo dal 1984 la professione di Ragioniere Tributarista con studio in Torino. La mia specializzazione consiste nel fornire risposte e soluzioni alle problematiche fiscali e tributarie delle piccole imprese e dei liberi professionisti.