Il regime forfettario, introdotto nel 2015 e modificato dalla Finanziaria 2016, è applicabile dalle persone fisiche che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo, nel rispetto di determinati requisiti.
Questo regime agevolato è caratterizzato dalla non applicazione dell’IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate. alle operazioni poste in essere (sia che si tratti di cessioni di beni che di prestazioni di servizi), dal divieto di detrarre l’IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate. sugli acquisti effettuati ed anche da una serie di esoneri e/o semplificazioni.
Quando però i contribuenti forfettari effettuano operazioni con soggetti esteri (sia facenti parte dell’Unione Europea che non) devono attenersi a particolari regole, così come ricordato recentemente dall’Agenzia Entrate con la Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016.
Operazioni nell’ambito dell’Unione Europea
Le regole da applicare ai fini IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate. sono diverse a seconda che si tratti di acquisti o vendite di beni piuttosto che di ricevimento o fornitura di servizi.
Acquisti e cessioni di beni
Con riguardo agli acquisti, fino a quando l’importo degli acquisti di beni non supera i 10.000 € nel corso dell’anno (o dell’anno precedente), non si è in presenza di un acquisto intraUE.
In questo caso:
- l’imposta viene applicata dal soggetto comunitario nel proprio Stato
- il contribuente forfettario:
- non deve essere iscritto preventivamente al VIES
- non deve presentare i modelli IntrastatSistema di rilevazione dei dati statistici fiscali riguardanti lo scambio di merci tra i Paesi membri dell'Unione europea. Prevede l'obbligo, a carico dei soggetti Iva che effettuano operazioni di acquisto o cessione di merci con i soggetti Iva residenti in...
- è possibile comunque richiedere l’applicazione dell’IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate. in Italia
Quando invece il valore degli acquisti supera il limite dei 10.000 €, si è in presenza di un acquisto intraUE e pertanto il contribuente forfettario deve:
- iscriversi preventivamente al VIES
- integrare la fatturaDocumento che deve essere emesso dai soggetti passivi Iva quando effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi. estera ricevuta e versare la relativa IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate., applicando il sistema del reverse charge(in italiano "inversione contabile") Meccanismo in base al quale è il cessionario o committente del bene o servizio, che riceve la fattura emessa dal cedente o dal prestatore senza addebito dell'Iva, a integrare poi il documento con l'aliquota applicabile e...
- versare l’IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate. dovuta entro il 16 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto
Le cessioni di beni fatte da un contribuente forfettario in ambito Unione Europea, non costituiscono cessioni intraUE.
Pertanto il contribuente forfettario non deve iscriversi al VIES e non deve presentare i modelli IntrastatSistema di rilevazione dei dati statistici fiscali riguardanti lo scambio di merci tra i Paesi membri dell'Unione europea. Prevede l'obbligo, a carico dei soggetti Iva che effettuano operazioni di acquisto o cessione di merci con i soggetti Iva residenti in....
La fatturaDocumento che deve essere emesso dai soggetti passivi Iva quando effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi. di vendita deve contenere la seguente dicitura: “Non costituisce cessione intracomunitariaCostituiscono cessioni intracomunitarie, non imponibili ai fini Iva, le cessioni di beni effettuate dal territorio di uno Stato a quello di un altro Stato comunitario, sempre che si verifichino le seguenti condizioni: il venditore è un soggetto passivo in Italia,... ai sensi dell’art. 41, comma 2-bis, DL n. 331/93”.
Servizi resi e ricevuti
Relativamente alle prestazioni di servizi rese o ricevute all’interno dell’Unione Europea il contribuente forfettario si deve comportare come segue.
Con riferimento ai servizi resi ad un soggetto intracomunitario, deve:
- essere preventivamente iscritto al VIES
- verificare l’iscrizione al VIES dell’operatore europeo
- emettere fatturaDocumento che deve essere emesso dai soggetti passivi Iva quando effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi. senza addebito dell’IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate. ma contenente la dicitura “reverse charge”
- presentare il modello Intra-1 quater
Con riferimento ai servizi ricevuti da un soggetto intracomunitario, deve:
- essere preventivamente iscritto al VIES
- integrare la fatturaDocumento che deve essere emesso dai soggetti passivi Iva quando effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi. estera ricevuta e versare la relativa IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate., mediante l’applicazione del reverse charge(in italiano "inversione contabile") Meccanismo in base al quale è il cessionario o committente del bene o servizio, che riceve la fattura emessa dal cedente o dal prestatore senza addebito dell'Iva, a integrare poi il documento con l'aliquota applicabile e...
- versare la suddetta IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate. entro il 16 del mese successivo
- presentare il modello Intra-2 quater
Operazioni al di fuori dell’Unione Europea
Ai contribuenti forfettari è consentito, a differenza dei contribuenti minimi, effettuare operazioni di importazione od esportazione verso soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea.
L’unico vincolo consiste nella impossibilità di detrarre l’IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate. eventualmente assolta, dovuta o addebitata.
Riepilogo
Questo articolo si va ad aggiungere alla serie di articoli sul tema del regime forfettario.
Per approfondire le altre tematiche sull’argomento puoi consultare i seguenti articoli:
- Le principali novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016
- Quali sono i soggetti che possono applicarlo
- Quali agevolazioni spettano a chi adotta il nuovo regime
- Come calcolare reddito e tasse
- Cosa può fare chi era in attività nel 2015
- Regime forfettario e modello unico 2016
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