Le piccole e medie imprese (PMI) che effettuano investimenti possono usufruire del contributo a copertura degli interessi sui finanziamenti ottenuti per l’acquisto di beni strumentali nuovi o nuove tecnologie digitali.
L’agevolazione, inizialmente conosciuta come “Sabatini-bis”, è stata istituita dall’articolo 2 del D.L. 21 giugno 2013, ed è ora riproposta per l’intero anno 2016.
Chi può beneficiarne
Possono richiedere l’agevolazione tutte le imprese di piccole e medie dimensioni, con sede operativa in Italia e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, purché non siano in una situazione di liquidazione volontaria o non siano sottoposte a procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, fallimento).
Sono escluse dall’agevolazione le imprese che operano nei settori delle attività finanziarie e assicurative.
Anche le imprese estere con sede in uno Stato UE, senza una sede operativa in Italia, possono presentare la domanda di agevolazione.
Quali investimenti sono agevolabili
Possono fruire dell’agevolazione le spese sostenute per l’acquisto (o il leasing) di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature, nuovi di fabbrica e destinati ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive esistenti o da realizzare in Italia.
Non si considerano agevolabili le spese di acquisto di beni di importo inferiore a 516,46 euro al netto dell’IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate. ed i materiali o beni di consumo di qualsiasi importo.
Non sono agevolabili anche le seguenti spese:
- relative a terreni e fabbricati
- per l’acquisto di beni che vadano a sostituire beni esistenti
- relative a commesse interne
- relative a macchinari, impianti e attrezzature usati o rigenerati
- di funzionamento
- relative a imposte, tasse e scorte
- relative al contratto di finanziamento
I beni agevolabili devono essere mantenuti per almeno tre anni e devono essere destinati:
- alla creazione di un nuovo stabilimento
- all’ampliamento di uno stabilimento esistente
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi
- alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente
- all’acquisizione di attivi di uno stabilimento, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato
- gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente
- l’operazione avviene a condizioni di mercato
In cosa consiste l’agevolazione
L’agevolazione consiste in un contributo a copertura degli interessi dovuti a fronte di finanziamenti (anche mediante leasing) concessi da banche e intermediari finanziari.
L’importo del contributo viene determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo pari all’investimento, al tasso d’interesse del 2,75 per cento.
Il rilascio del finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia, per l’importo massimo dell’80 per cento dell’importo del finanziamento stesso.
Per poter accedere alla richiesta del contributo le imprese devono necessariamente presentare una richiesta di finanziamento per acquistare i beni agevolabili, mediante una apposita domanda a banche e istituti finanziari.
Il finanziamento per effettuare l’investimento deve avere le seguenti caratteristiche:
- essere deliberato per un valore non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro
- avere una durata massima di 5 anni
- essere interamente utilizzato per l’acquisto dei beni agevolabili
- essere erogato in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla stipula oppure, nel caso di leasing, entro 30 giorni dalla data di consegna del bene
Quale procedura va seguita
Per la richiesta dell’agevolazione la PMI deve, per prima cosa, presentare alla banca la domanda di agevolazione congiuntamente alla richiesta di finanziamento. Le domande possono essere presentate a partire dal 2 maggio 2016.
La banca trasmette al Ministero dello Sviluppo la richiesta e, ottenuta la comunicazione di disponibilità dei fondi, adotta la delibera di finanziamento.
Il Ministero, ricevuta la comunicazione della delibera di finanziamento, comunica la concessione dell’agevolazione sia alla banca che alla PMI. A questo punto è possibile stipulare il contratto di finanziamento.
La PMI deve acquistare i beni agevolabili successivamente alla data della domanda di accesso all’agevolazione e completare l’investimento entro dodici mesi dalla stipula del contratto di finanziamento.
Entro 120 giorni dalla conclusione dell’investimento, la PMI presenta al Ministero la richiesta di erogazione della prima quota di contributo, a seguito del pagamento a saldo del fornitore dei beni agevolati.
Il Ministero eroga il contributo solo quando saranno rispettate queste condizioni:
- il completamento degli investimenti preventivati
- la verificaAttività svolta dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di finanza per controllare il regolare adempimento degli obblighi tributari, che si conclude mediante la stesura di un verbale di constatazione in cui sono indicate le eventuali violazioni rilevate e... della regolarità dei pagamenti delle rate di rimborso del finanziamento
- la presentazione della domanda di erogazione del contributo, in via telematica
L’erogazione del contributo avviene in quote annuali; pertanto, ogni anno la PMI dovrà inoltrare la richiesta delle quote di contributo successive alla prima.
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