L’IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate. dovuta in base alla dichiarazione annuale del periodo d’imposta 2017 deve essere versato entro il 16 marzo 2018.
Per chi non avesse rispettato la scadenza ricordo però che sono diverse le opzioni a disposizione (da aggiungersi al versamento tardivo mediante ravvedimento operosoPossibilità di regolarizzare, entro termini ben fissati e con l'applicazione di sanzioni ridotte, le omissioni o le irregolarità commesse sia nella compilazione e nella presentazione dei modelli dichiarativi, sia nel pagamento dei tributi. Condizione essenziale per usufruire del beneficio è...).
Pagamento rateizzato
Il versamento del saldo annuale può essere rateizzato in rate di pari importo di cui:
- la prima deve essere versata entro il 16 marzo;
- quelle successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza (16 aprile, 16 maggio, e così via) ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile (pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via).
Quindi, il mancato versamento alla data del 16 marzo del saldo potrebbe essere circoscritto alla prima rata: si potrebbe quindi ravvedere il versamento della prima rata ed effettuare i successivi versamenti regolarmente e senza dover aggiungere sanzioni.
Pagamento differito al 30 giugno
Inoltre, il versamento del saldo IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate. può anche essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base al Modello RedditiModello dichiarativo utilizzato da società di persone, società di capitali, enti non commerciali, nonché dalle persone fisiche che non possono (o scelgono di non) utilizzare il modello 730., con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.
Se non hai versato entro il 16 marzo
In questo caso, l’Agenzia Entrate ha confermato che gli adempimenti fiscali (compresi gli obblighi di versamento) che scadono tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione e quindi, considerato che nel 2018 il 30 giugno cadrà di sabato, i 30 giorni successivi alla scadenza del termine per il saldo delle imposte sui redditi del 30 giugno 2018 (slittato al 2 luglio 2018) scadranno il 1° agosto 2018 e di conseguenza il 20 agosto per la “proroga estiva”.
Ne consegue che il mancato versamento del saldo IVATributo che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese, arti e professioni, nonché sulle importazioni da chiunque effettuate. 2017 entro il 16 marzo 2018 potrà essere “sanato” mediante:
- ravvedimento operosoPossibilità di regolarizzare, entro termini ben fissati e con l'applicazione di sanzioni ridotte, le omissioni o le irregolarità commesse sia nella compilazione e nella presentazione dei modelli dichiarativi, sia nel pagamento dei tributi. Condizione essenziale per usufruire del beneficio è... dell’importo dovuto al 16 marzo 2018, eventualmente limitato alla prima rata;
- versamento entro il 2 luglio 2018, dell’importo dovuto al 16 marzo 2018 maggiorato degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al termine di pagamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi;
- versamento entro il 20 agosto 2018, maggiorando le somme da versare (al 2 luglio) dello 0,40%, a titolo di interesse corrispettivo.
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