Per il 2017 l’INPS ha comunicato, relativamente alla Gestione Artigiani e Commercianti, le aliquoteÈ la percentuale da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta. Può essere fissa (come, nel caso dell'Ires) ovvero progressiva, che cresce all'aumentare della base imponibile (ad esempio, l'Irpef). da applicare, il reddito minimo e massimo e gli scaglioni di reddito per l’applicazione delle aliquoteÈ la percentuale da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta. Può essere fissa (come, nel caso dell'Ires) ovvero progressiva, che cresce all'aumentare della base imponibile (ad esempio, l'Irpef). IVS sul reddito eccedente il minimale.
Aliquote, minimali e massimali 2017
Le aliquoteÈ la percentuale da applicare alla base imponibile per determinare l'imposta. Può essere fissa (come, nel caso dell'Ires) ovvero progressiva, che cresce all'aumentare della base imponibile (ad esempio, l'Irpef). applicate per il 2017 sono le seguenti:
- 23,55% per gli artigiani (in pratica il 23,10% per il 2016 è stato aumentato dello 0,45%)
- 23,64% per i commercianti (corrispondente al 23,19% per il 2016 aumentato dello 0,45%)
Il reddito minimo annuo da utilizzare per il calcolo dei contributi IVS dovuti sia dagli artigiani che dai commercianti è rimasto invariato, rispetto allo scorso anno, ed è pari a 15.548 euro.
Il massimale di reddito annuo, sino al quale sono dovuti i contributi IVS ammonta a:
- 76.872 euro, oppure
- 100.324 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31/12/1995
Le scadenze di pagamento
I contributi dovuti sul reddito minimale si versano, utilizzando il modello F24Modello da utilizzare presso banche, agenti della riscossione e uffici postali per il versamento e la compensazione della maggior parte delle imposte e dei contributi., in quattro rate trimestrali di importo fisso, con le seguenti scadenze:
- 1° rata entro il 16 maggio 2017
- 2° rata entro il 21 agosto 2017
- 3° rata entro il 16 novembre 2017
- 4° rata entro il 16 febbraio 2018
I contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, a saldo di quanto dovuto per il 2016 e come primo e secondo acconto per il 2017, devono essere versati alle stesse scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
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