Nell’ambito degli infortuni sul lavoro, l’articolo 21 del D.Lgs. n. 151/2015 ha introdotto alcune semplificazioni in materia di comunicazioni tra INAIL e aziende assicurate.
L’azienda non dovrà più inviare all’INAIL il certificato medico attestante l’infortunio e neppure comunicare all’autorità di Pubblica Sicurezza la denuncia dell’infortunio stesso.
Entrambi queste modifiche sono entrate in vigore dallo scorso 22 marzo 2016.
Abolizione dell’invio del certificato medico
Quando l’azienda assicurata procede alla compilazione della denuncia telematica di infortunio dovrà solamente indicare i riferimenti del certificato medico, che sarà già stato trasmesso all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria competente.
Anche nel caso di denuncia di malattia professionale l’azienda dovrà solo indicare i riferimenti al certificato medico già trasmesso da altri.
D’ora in avanti, pertanto, l’azienda viene completamente esonerata dall’obbligo di invio delle certificazioni che saranno solamente a carico dei medici e delle strutture sanitarie.
Abolizione della denuncia alla Pubblica Sicurezza
L’azienda non dovrà più comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le denunce degli infortuni.
Tale obbligo sarà assolto dall’INAIL ma solo più nei casi di infortunio mortale o con prognosi superiore a 30 giorni (contro i precedenti 3 giorni).
In precedenza, era già stato abolito l’obbligo di tenuta del Registro Infortuni.
Le istruzioni dell’INAIL
Con la circolare n. 10/2016 l’INAIL ha diramato le seguenti istruzioni operative:
Dal 22 marzo 2016 tutti i datori di lavoro sono esonerati dall’obbligo di trasmettere all’Inail il certificato medico di infortunio o di malattia professionale.
La certificazione medica, infatti, è acquisita dall’Inail direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia e viene resa disponibile a tutti i datori di lavoro attraverso la funzione “Ricerca Certificati Medici” disponibile all’interno dei Servizi Denunce di Infortunio, Malattia professionale e Silicosi/Asbestosi.
I datori di lavoro e i loro intermediari possono consultare nel predetto applicativo la certificazione trasmessa telematicamente all’Inail tramite i seguenti dati obbligatori:
- Codice fiscaleSequenza di caratteri alfanumerici che identifica ogni contribuente (persone fisiche, società, enti eccetera) nei rapporti con l’Amministrazione finanziaria e con gli altri enti e uffici pubblici. Per le persone fisiche viene determinato sulla base dei dati anagrafici; per le persone... del lavoratore
- Numero identificativo del certificato medico
- Data di rilascio del certificato medico
L’applicativo, se il certificato è presente, rende disponibile il documento in formato pdf che può essere acquisito dall’utente.
Resta fermo per il datore di lavoro l’obbligo di trasmettere le denunce entro i termini previsti dalla norma.
Nelle denunce devono essere obbligatoriamente indicati, oltre agli altri, i seguenti nuovi dati:
- numero identificativo del certificato medico
- data di rilascio del certificato medico
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